COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE U.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.4. OPPOSIZIONE U.S.C. S.TOMIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 dell’11/11/2009 –
Squalifica per cinque giornate giocatore Sakyi William – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.C. S.Tomio ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel
Comunicato n. 29 dell’11/11/2009, con cui adottava la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Sakyi William :
“una giornata automatica a seguito dell’espulsione e quattro giornate per aver insultato l’arbitro alla notifica del
provvedimento e per averlo spinto – con le mani sul petto – facendolo indietreggiare di un metro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società S.Tomio;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerata la specifica dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara;
considerato inoltre che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S., fa piena prova circa il
comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare la delibera impugnata;
ritenuta congrua agli accadimenti la sanzione comminata al Sakyi William dal Giudice Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’USC S.Tomio;
• di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Sakyi William;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.