COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE U.S.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.3. OPPOSIZIONE U.S.D. EUROPEO CESSALTO

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 dell’11/11/2009 –

Squalifica per quattro giornate giocatore Franco Martin Serio; Ammenda di € 80,00. – Campionato di 2^

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La Società U.S.D. Europeo Cessalto ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale

pubblicate nel Comunicato n. 29 dell’11/11/2009, con le quali adottava i seguenti provvedimenti disciplinari :

- squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Franco Martin Serio : “espulso dal campo, assumeva nei confronti

dell’arbitro un contegno ripetutamente offensivo e gravemente irriguardoso, che reiterava a fine gara”;

- ammenda di € 80,00.- : “per offese minacce all’arbitro a fine gara”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società Europeo Cessalto;

vista la documentazione ufficiale in atti;

valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, l’episodio

oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata al calciatore Franco Martin Serio appare assolutamente

congrua;

tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai

sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.;

constatato che non sono emersi elementi che possano modificare la delibera impugnata

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dall’USD Europeo Cessalto;

• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Franco Martin Serio;

• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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