COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE U.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. OPPOSIZIONE U.S.D. EUROPEO CESSALTO
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 dell’11/11/2009 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Franco Martin Serio; Ammenda di € 80,00. – Campionato di 2^
Categoria
La Società U.S.D. Europeo Cessalto ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale
pubblicate nel Comunicato n. 29 dell’11/11/2009, con le quali adottava i seguenti provvedimenti disciplinari :
- squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Franco Martin Serio : “espulso dal campo, assumeva nei confronti
dell’arbitro un contegno ripetutamente offensivo e gravemente irriguardoso, che reiterava a fine gara”;
- ammenda di € 80,00.- : “per offese minacce all’arbitro a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Europeo Cessalto;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, l’episodio
oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata al calciatore Franco Martin Serio appare assolutamente
congrua;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai
sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.;
constatato che non sono emersi elementi che possano modificare la delibera impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’USD Europeo Cessalto;
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Franco Martin Serio;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.