COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 03/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 92  DEFERIMENTO DISPOST

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°31 del 03/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

92  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

A carico calc. BALDUCCI ANDREA, già tess. Pol.Villamarina, sig. RICEPUTI MAURIZIO, Presidente A.S.D. Pol. Aurora, A.S.D. POL. AURORA (camp. II^ categoria) e POL. VILLAMARINA (camp. III^ categoria)

  Con nota 4.12.2009. n. 3197/523, il Sostituto Procuratore Federale,

  - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

  - ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :

-  il calc. BALDUCCI ANDREA,  della violazione  di cui agli artt.1 comma 1 del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F. e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la  società A.S.D. POL. AURORA, mentre era ancora tesserato per la società POL. VILLAMARINA;

-  il sig.RICEPUTI MAURIZIO, Presidente dell’A.S.D. POL. AURORA, della violazione  di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F. e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc.Balducci Andrea, benché questo ultimo fosse già tesserato per altra società;

-  la società A.S.D. POL. AURORA,  a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell’art.4 comma 1 , del C.G.S.,  per la condotta ascritta al suo Presidente.

-  la società POL. VILLAMARINA,  a titolo di responsabilità oggettiva , ai sensi dell’art.4 comma 2 , del C.G.S.,  per la condotta ascritta al suo calciatore.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, la POL. AURORA ha inviato nota, a firma del sig. Riceputi;  in cui, informando che non presenzierà all’odierna udienza, fa presente “che non intendiamo indicare richieste sanzionatorie nei confronti della Pol.Villamarina né tanto meno per il giocatore Balducci Andrea. Teniamo comunque a sottolineare che il sig.Balducci ci comunicò a suo tempo di essere svincolato e che, comunque, non è mai stato presente in elenco in alcuna partita del campionato e coppa”. Anche la POL. VILLAMARINA informa che non presenzierà all’odierno dibattimento, facendo presente che dell’ex tesserato Balducci Andrea “non ha più notizie dal marzo scorso e di conseguenza non può sapere cosa il sig.Balducci ha combinato, non dicendo alla società Aurora che in quel periodo era ancora tesserato per la doc.Villamarina”.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMILIANO IOVINO,  dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la squalifica per mesi 3 del calc. BALDUCCI ANDREA, la inibizione per mesi 3 del sig. RICEPUTI MAURIZIO, l’ammenda di € 800 per la POL. AURORA e l’ammenda di € 300 per la POL. VILLAMARINA.

La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  esaminate le argomentazioni svolte dalle parti deferite;

-  valutato che il comportamento messo in atto dal calc. BALDUCCI  integri la violazione degli artt.1 comma 1 del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F. e 10, comma 2, del C.G.S.,  così come quello tenuto dal sig. RICEPUTI integri la violazione degli  artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F. e 10, comma 2, del C.G.S dell’art. 10, comma 2, del C.G.S., comportamenti a cui consegue, rispettivamente,  la responsabilità oggettiva della POL. VILLAMARINA  e diretta della POL. AURORA ; 

-  visti gli artt.  18 e 19 del C.G.S., 

d e l i b e r a

  - di infliggere la squalifica per mesi 3 al calc. BALDUCCI ANDREA, la inibizione per mesi 2 al sig. RICEPUTI MAURIZIO, l’ammenda di € 400 alla POL. AURORA e l’ammenda di € 100 alla POL. VILLAMARINA.

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