COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 24/09/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del P

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 13 del 24/09/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di BIANCHI Simone, TESTA Giuseppe e della Società US LANDRIANO,

per rispondere:

•  BIANCHI Simone e TESTA Giuseppe della violazione di cui all’art.1 commi 1 e 5 del CGS; il primo per avere effettuato allenamenti presso la Soc. US Landriano, nonostante fosse all’epoca tesserato per la soc. CS Locate, senza che la società di appartenenza avesse concesso il necessario nulla osta. Il secondo, dirigente della Soc. US Landriano, per aver consentito lo svolgimento degli allenamenti, presso la propria società, al calciatore Bianchi Simone, tesserato per altra società, senza il necessario nulla osta;

•  la società US LANDRIANO della violazione di cui all’art.4 comma 2 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio tesserato Testa Giuseppe.

All’udienza avanti questa Commissione, oltre al rappresentate della Procura Federale, hanno presenziato i deferiti Bianchi Simone e Testa Giuseppe, quest’ultimo anche in rappresentanza della Società US Landriano, come da delega prodotta.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale, è stata data la parola ai deferiti, i quali hanno rilasciato dichiarazioni del seguente tenore.

Il sig. Testa Giuseppe ha ammesso di avere personalmente consentito al calciatore Bianchi Simone di svolgere allenamenti presso la Soc. US Landriano sul presupposto della concessione del nulla osta da parte della Società di appartenenza; ha aggiunto di non avere più consentito al calciatore la prosecuzione degli allenamenti, non appena avuto notizia del diniego del nulla osta.

Il calciatore Bianchi Simone ha confermato pienamente il contenuto delle dichiarazioni rese dal Testa.

Successivamente i deferiti, Testa Giuseppe anche in nome e per conto della Società US Landriano, prima della chiusura dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure:

•  per Bianchi Simone due giornate di squalifica;

•  per Testa Giuseppe mesi uno di inibizione;

•  per la Società US Landriano € 200,00 di ammenda;

per tutte le sanzioni concordate si è tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 del CGS.

Motivi della decisione

I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e l’ammissione di responsabilità da parte degli stessi, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento.

Tanto premesso,

La Commissione Disciplinare Territoriale

•  preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;

•  ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati;

applica

1.  a Bianchi Simone la sanzione della squalifica per due giornate;

2.  a Testa Giuseppe la sanzione della inibizione per mesi uno;

3.  alla Società US LANDRIANO la sanzione di € 200,00 di ammenda.

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