COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  29 del 30.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2.  DEFE

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  29 del 30.09.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

5.2.2.  DEFERIMENTO di AMATUZIO Egidio Paolo e della Soc. A.S.D. BOIANO

  (Violazione art. 1, comma 1, C.G.S. e artt. 12, commi 2 e 5, C.G.S., 62 Noif e 7 Statuto per il primo e  art. 4, comma 1, 12, commi 2 e 5, del C.G.S. per la società)

La Commissione Disciplinare,

letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale relativi al deferimento del Sig. Amatuzio Egidio Paolo, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Boiano, e della stessa società per i fatti verificatisi in occasione della gara del campionato di eccellenza molisana giocata il 15 marzo 2009 Miletto – Boiano, ha provveduto a convocare la Procura Federale ed i deferiti per l’udienza del 15 settembre 2009. Sono risultati presenti il rappresentante della Procura Avv. Raffaele Teodoro, nonché il sig. Amatuzio Egidio Paolo. Nessuno è comparso per la società A.S.D. Boiano, che a detta dell’Amatuzio risulta commissariata. Sono stati ascoltati entrambi i presenti come da verbale della riunione della Commissione e da verbale separato per l’Amatuzio.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva la propria competenza in merito al deferimento di cui sopra, come espressamente previsto dall’art. 32, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, benché la società deferita A.S.D. Boiano, vincitrice del campionato di eccellenza 2008/2009,  partecipi nell’annata in corso al Campionato Nazionale di serie D.

I fatti oggetto del deferimento risultano pienamente provati e non contestati dall’Amatuzio, che ha solo giustificato il suo intervento diretto alla eliminazione del cartellone posto dalla società ospitante U.S. Miletto sulla recinzione del campo di gara.

Questa Commissione Disciplinare è tenuta, quindi, a valutare il comportamento tenuto nell’occasione dell’Amatuzio, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Boiano all’epoca dei fatti, anche in considerazione della quantificazione dell’incasso non avuto dalla società U.S. Miletto per il fatto che tifosi ospiti non sono entrati nel recinto di gioco ed hanno visto la partita dall’esterno  della recinzione.

L’Amatuzio deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 12, comma 2, del C.G.S. In riferimento a questa ultima contestazione va rappresentato che il comma 2 dell’art. 62 dello stesso Codice pone a carico anche della società ospitata la responsabilità del comportamento dei propri sostenitori. Ciò porta a valorizzare quanto sostenuto dall’Amatuzio e risultante anche dalla documentazione agli atti circa una delle motivazioni portate a giustificazione dell’azione posta in essere, cioè l’avere evitato un comportamento violento dei tifosi del Boiano “indispettiti” dal fatto che era stato posto il telo sulla recinzione. Inoltre, va anche considerato che non è dimostrato e non è dimostrabile se ed in che misura la presenza del telo durante la partita avrebbe avuto effetti diversi in un senso o in altro, ed in particolare a fine gara, sul comportamento dei tifosi del Boiano. Infine, pure va considerato che nessun incidente si è verificato prima, durante o dopo la gara, come risulta dai documenti ufficiali di gara e dalla relazione della forza pubblica presente.

Per quanto riguarda il mancato incasso della società U.S. Miletto, non è determinante ai fini della decisione che questa Commissione è chiamata ad assumere, anche perché l’indennizzo per mancato incasso è previsto solo in caso di rinuncia alla gara.

La società A.S.D. Boiano risponde per responsabilità diretta in merito al comportamento posto in essere dal Presidente all’epoca dei fatti sig. Amatuzio Egidio Paolo.

La Commissione Disciplinare alla luce di quanto precede ritiene che le sanzioni richieste dalla Procura Federale vanno conseguentemente ridotte.

P.Q.M.

infligge al sig. Amatuzio Egidio Paolo, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Boiano all’epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi quattro e alla società A.S.D. Boiano quella della ammenda di euro 1.000.

Manda alla Segreteria per quanto conseguente alla presente decisione, nonché per la trasmissione della presente decisione al Comitato Interregionale competente per la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale e per l’incameramento dell’ammenda.

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