COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 29 del 25/09/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 29 del 25/09/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ i Sigg.ri MINELLI Giampiero, MONNI Antonio, PISELLO Gianpiero, FIORUCCI Amedeo,
RICCARDI Riccardo, CARDAIOLI Antonio, SERVOLI Alvaro e MAMBRINI Bruno;
_ le società ASD. CASACASTALDA, ASD GRIFO ATTIGLIANO, AS GRIFO MONTE TEZIO, AS
MONTECORONA, ASD MONTEFRANCO AMATI, ASD S. ENEA, ASD S. VENANZO E SSD
SAN LORENZO;.
per rispondere:
· i primi della violazione dell’art.32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in relazione
anche alle disposizioni emanate con il C.U. nr. 1 del 1.07.2008 della L.N.D. così come
richiamate al capitolo A3- lett. F), per aver contravvenuto all’obbligo di partecipare con propria
squadra al campionato “ juniores” per la stagione sportiva 2008-2009;
· le seconde a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4
comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte ai propri Presidenti, così
come sopra indicate.
F A T T O
Con atto prot. nr. 752.pf 08-09/ML/reg. datato 12 maggio 2009, la Procuratore Federale della
F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati,
per rispondere delle violazioni ascritte.
All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Marco Mattioli, in rappresentanza della Procura
Federale, nonché il Presidente della sola ASD Casacastalda.
MOTIVI
Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità delle Società citate relativamente al fatto
contestato. A tal fine rileva considerare l’univoco contenuto della documentazione acquisita agli atti
del presente procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e
Provinciali.
Nella fattispecie emerge quindi la violazione, da parte delle società deferite, dell’obbligo in
questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere
assolto come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2008 per la stagione sportiva
2008/2009, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.
Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente.
Affermata, pertanto, la responsabilità delle Società deferite e dei suoi Presidenti per responsabilità
diretta ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2008/2009,
con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad €. 4.100,00 si ritiene equo infliggere alle
medesime la sanzione dell’ammenda di €.3.000,00, [di cui 500,00 per recidiva] ed ai Presidenti
l’inibizione di gg. 15 in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società
nell’ambito federale. Per la sola SSD San Lorenzo la sanzione deve essere contenuta in
€.2.500,00 in quanto non recidiva.
- cu 29 / 630 -
P.Q.M.
La Commissione disciplinare, dichiara i Sigg.ri MINELLI Giampiero, MONNI Antonio, PISELLO
Gianpiero, FIORUCCI Amedeo, RICCARDI Riccardo, CARDAIOLI Antonio, SERVOLI Alvaro e
MAMBRINI Bruno colpevoli delle violazioni contestate e dispone l’applicazione, rispettivamente,
della sanzioni di 15 giorni di inibizione in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a
rappresentare le società nell’ambito federale, nonchè l’ammenda di € 2.500,00 alla SSD San
Lorenzo e di € 3.000,00 a ciascuna delle altre società.
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