COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 29 del 25/09/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 29 del 25/09/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

Nei confronti di :

_ i Sigg.ri MINELLI Giampiero, MONNI Antonio, PISELLO Gianpiero, FIORUCCI Amedeo,

RICCARDI Riccardo, CARDAIOLI Antonio, SERVOLI Alvaro e MAMBRINI Bruno;

_ le società ASD. CASACASTALDA, ASD GRIFO ATTIGLIANO, AS GRIFO MONTE TEZIO, AS

MONTECORONA, ASD MONTEFRANCO AMATI, ASD S. ENEA, ASD S. VENANZO E SSD

SAN LORENZO;.

per rispondere:

· i primi della violazione dell’art.32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in relazione

anche alle disposizioni emanate con il C.U. nr. 1 del 1.07.2008 della L.N.D. così come

richiamate al capitolo A3- lett. F), per aver contravvenuto all’obbligo di partecipare con propria

squadra al campionato “ juniores” per la stagione sportiva 2008-2009;

· le seconde a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4

comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte ai propri Presidenti, così

come sopra indicate.

F A T T O

Con atto prot. nr. 752.pf 08-09/ML/reg. datato 12 maggio 2009, la Procuratore Federale della

F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati,

per rispondere delle violazioni ascritte.

All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Marco Mattioli, in rappresentanza della Procura

Federale, nonché il Presidente della sola ASD Casacastalda.

MOTIVI

Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità delle Società citate relativamente al fatto

contestato. A tal fine rileva considerare l’univoco contenuto della documentazione acquisita agli atti

del presente procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e

Provinciali.

Nella fattispecie emerge quindi la violazione, da parte delle società deferite, dell’obbligo in

questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere

assolto come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2008 per la stagione sportiva

2008/2009, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente.

Affermata, pertanto, la responsabilità delle Società deferite e dei suoi Presidenti per responsabilità

diretta ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2008/2009,

con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad €. 4.100,00 si ritiene equo infliggere alle

medesime la sanzione dell’ammenda di €.3.000,00, [di cui 500,00 per recidiva] ed ai Presidenti

l’inibizione di gg. 15 in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società

nell’ambito federale. Per la sola SSD San Lorenzo la sanzione deve essere contenuta in

€.2.500,00 in quanto non recidiva.

- cu 29 / 630 -

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, dichiara i Sigg.ri MINELLI Giampiero, MONNI Antonio, PISELLO

Gianpiero, FIORUCCI Amedeo, RICCARDI Riccardo, CARDAIOLI Antonio, SERVOLI Alvaro e

MAMBRINI Bruno colpevoli delle violazioni contestate e dispone l’applicazione, rispettivamente,

della sanzioni di 15 giorni di inibizione in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a

rappresentare le società nell’ambito federale, nonchè l’ammenda di € 2.500,00 alla SSD San

Lorenzo e di € 3.000,00 a ciascuna delle altre società.

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