COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

nei confronti di :

_ Sig. Giorgio Perini, quale Presidente della A.S.D. San Sisto;

_ la società A.S.D. San Sisto.

- cu 50 / 1194 -

per rispondere:

- Il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver

implicitamente accettato il trasferimento di giovani calciatori e quindi la condotta posta in

essere dal Sig. Tomassoli, ricevendo i relativi vantaggi con conseguente pregiudizio per la

A.S.D. San Marco Juventina.

- La seconda, A.S.D. San Sisto, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del

Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al proprio Presidente.

F A T T O

Con atto prot. nr. 5934/290 pf 08 09 GR/mg, datato 31 Marzo 2009, la Procuratore Federale della

F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati,

per rispondere delle violazioni ascritte

Alla riunione era presente l’Avv. Michele Licata in rappresentanza della Procura Federale il quale

formulava la richiesta di inibizione a carico del Presidente dell’A.S.D. San Sisto nella misura di

giorni 20, oltre l’ammenda di €. 500,00 a carico sia del predetto che della società.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questa Commissione che le risultanze della attività istruttoria espletata dalla Procura

Federale siano sicuramente idonee a configurare gli illeciti disciplinari contestati. Le dichiarazioni

confessorie rese dal Presidente della A.S.D. San Sisto comprovano infatti che nella fattispecie in

esame si è consumata la violazione dei principi di cui all’art 1 comma primo C.G.S., mediante

l’accettazione della offerta dell’allenatore Sig. Tomassoli di far trasferire alcuni giocatori

(sottraendoli alla società di appartenenza) al fine di favorire il proprio ingaggio. Rispetto alle

richieste della Procura Federale, va tuttavia sottolineato il comportamento altamente collaborativo

tenuto dal presidente della A.S.D. San Sisto, che ha narrato i fatti con assoluta onestà pur

implicitamente ammettendo il proprio coinvolgimento nell’aver accettato di fatto l’offerta del

Tomassoli. Tale circostanza induce a ritenere equa l’applicazione, nei confronti del Presidente

A.S.D. San Sisto Sig. Perini, della inibizione di gg 20 e della ammenda di Euro 250,00. Per la

A.S.D. San Sisto, ai sensi dell’art 4 C.G.S., la sanzione si determina invece nella misura di Euro

400,00

P.Q.M.

La commissione disciplinare, ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate, applica:

· al Presidente della ASD S Sisto Perini Giorgio le sanzioni dell’ammenda di Euro 250,00 e di

giorni 20 di inibizione

· alla ASD San Sisto l’ammenda di Euro 400,00 per responsabilità oggettiva.

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