COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 83  RECLAMO PROPOST

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°28 del 13/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

83  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D.NOCETO

Avverso squalifica per 3 giornate calc. CORNINI AFRO, CORRADI FRANCESCO, e ZAMBRONI MATTEO, per 2 + 3 giornate calc. FAGO NICOLA, per 3 + 3 giornate calc. FIORENTINO MARIO e MAESTRI MATTEO, al 28.3.2010 ass.arb. MONTANO VINCENZO

delibera del G.S. del C.P. di  Piacenza  contenuta nel C.U.n. 23 del 9.12.2009

gara  CAORSO – NOCETO del 6.12.2009

L’A.S.D. NOCETO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente, dianzi tutto la pessima conduzione della gara da parte dell’arbitro. Afferma che : 1) i calc. CORNINI, FIORENTINO, ZAMBRONI CORRADI e MAESTRI,  a fine gara, non accerchiavano l’arbitro e lo apostrofavao con frasi gravemente offensive in quanto, già allontanati precedentemente dal campo; 2) il calc.MAESTRI “già ammonito in precedenza, subisce un fallo e nel cadere a terra poggia le mani sul pallone e a quel punto l’arbitro sancisce la punizione a nostro favore e contemporaneamente ammonisce il nostro ragazzo perché caduto sul pallone” e lo espelle; 3) “il nostro capitano FAGO, nel chiedere spiegazioni viene ammonito, e subito dopo il nostro capitano, che svolgeva il suo ruolo in campo, continuando a chiedere ulteriori informazioni sulla direzione della gara, viene nuovamente ammonito e quindi espulso”; 4) l’ass.arb. MONTANO non ha afferrato per un braccio l’arbitro e non gli rivolto offese e minacce. Chiede la revisione dei provvedimenti.

La Commissione,

- premesso che la squalifica per 2 giornate del calc. FAGO non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non reclamabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3 del C.G.S.;

-  visti gli atti ufficiali;

-  preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) il calc. MAESTRI, espulso per doppia ammonizione, al momento della comunicazione del provvedimento, rivolgeva all’arbitro frasi offensive e scurrili; 2) il calc. FIORENTINO, dopo una decisione tecnica, rivolgeva all’arbitro frasi offensive, scurrili ed auguranti  mali estremi, aggiungendo esternazioni blasfeme;  3) la gara è terminata nei tempi regolamentari; 4) fischiata la fine della partita, un gruppo di giocatori dell’A.S.D. NOCETO,  fra i quali riconosceva, con assoluta certezza,  i calc. FAGO, CORNINI, FIORENTINO, ZAMBRONI, CORRADI e MAESTRI, accerchiavano l’arbitro, gli impedivano di avviarsi verso gli spogliatoi, mentre gli indirizzavano, urlando, frasi offensive, scurrili e gravemente minacciose; 5) dopo che i dirigenti del Caorso avevano allontanato il predetto gruppo l’ass.arb.MONTANO, avvicinatosi all’arbitro che stava dirigendosi verso gli spogliatoi, gli  prendeva il braccio sinistro, che stringeva con forza, e gli indirizzava frasi offensive e minacciose anche di atti estremi;

- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso dell’A.S.D. NOCETO, confermando in toto i provvedimenti impugnati.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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