COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 20/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOL
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 20/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Giovanissimi
90 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.I.C. CASTELBOLOGNESE
Avverso dichiarazione di inammissibilitàsultato gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 23.12.2009
gara CASTELBOLOGNESE – CERVIA del 6.12.2009
L’U.S.I.C. CASTELBOLOGNESE, della quale è stato sentito un dirigente, chiede la revisione della decisione assunta in primo grado in ordine al reclamo per la irregolare partecipazione di un calciatore dell’A.S. Cervia alla gara in questione, in quanto il Giudice adito dichiarava la inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 46, comma 1, del C.G.S. In realtà, l’istante aveva allegato al reclamo una copia fotostatica della ricevuta della raccomandata inviata alla controparte, ed eccepisce che il citato articolo non specifica se si debba spedire l’originale o una copia di detto documento. Chiede “di rivedere il caso in questione e giudicare obiettivamente tale situazione”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che, come era evidenziato nel reclamo al primo giudice, la prescrizione regolamentare di inoltro contestuale alla controparte di copia del reclamo era stata osservata, l’Organo di prima istanza avrebbe potuto ordinare l’esibizione dell’originale della raccomandata comprovante detto invio - come è stato fatto in questa sede – senza dichiarare inammissibile il reclamo stesso(v. C.A.F. 2.6.1994 app.A.S.Foiana);
- ritenuta l’insussistenza dell’inammissibilità dichiarata in primo grado,
d e l i b e r a
- di annullare la dichiarazione di inammissibilità emessa dal primo giudice e di ritornare gli atti a detto Organo per l’esame di merito del reclamo.
Nulla dispone per la tassa, non versata.