COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 24/09/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SC Colico 1928 COP
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 13 del 24/09/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società SC Colico 1928 COPPA ITALIA Promozione
Gara Colico/Cusago del 06/09/2009
CU n.10 Bis del 08/09/2009 del CRL
La Società SC. COLICO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore POZZI Simone fino al 21/10/2009, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva:
Dal referto arbitrale si evince che il calciatore POZZI Simone ha posto in essere un comportamento che può definirsi di scherno, ma non connotato da violenza. La sanzione adeguata alla rilevanza della condotta tenuta dal calciatore nel caso in ispecie consente l’applicazione della squalifica per 3 gare.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore POZZI Simone a 3 GARE.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.