COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Cesano Boscone Camp. Gio
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società FC Cesano Boscone Camp. Giov. Reg. Gir. A
Gara Vigevano/Cesano Boscone del 13.12.2009
CU n. 26 del 14.01.2010 del CRL
La società CESANO BOSCONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ROMANO Rocco per 5 GARE, lamentando che l’iniziale urto del fischietto del direttore di gara, se verificatosi, sarebbe avvenuto involontariamente mentre in seguito lo stesso fischietto sarebbe stato calpestato dal calciatore sanzionato, che di seguito si è pentito del gesto irriguardoso. Chiede pertanto, una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente la volontarietà dei due gesti (urto del fischietto e successivo calcetto per allontanarlo) compiuti dal calciatore ROMANO Rocco.
Di conseguenza appare del tutto congrua e meritevole di conferma la squalifica disposta in prime cure che si attaglia perfettamente agli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.