COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Città di Segrate Camp. Giov
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Città di Segrate Camp. Giov. Reg. Gir. F
Gara Città di Segrate/Dindelli del 17.01.2010
CU n. 27 del 21.01.2010 del CRL
La Società CITTA’ DI SEGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. VEGETTI Giovanni sino al 18.03.2010, lamentando che la dinamica dei fatti si sarebbe svolta diversamente da quanto riportato nel referto arbitrale e la squalifica inflitta eccessiva.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il rapporto del direttore di gara appare privo di contraddizioni nella descrizione del fatto. Il comportamento posto in essere dal VEGETTI appare di gravità tale da giustificare la sanzione comminata dal GS. Tenuto conto che detto rapporto costituisce fonte privilegiata di prova e che l’entità della squalifica è in linea con i criteri abitualmente adottati da questa Commissione
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.