COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°39 del 30/09/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 30/09/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL MONTEGIORGIO CALCIO A.S.D. E DEL SIG. FLAVIO FALZETTI.
Con provvedimento del 29 luglio 2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- Flavio Falzetti, all’epoca dei fatti socio del Montegiorgio Calcio A.S.D., della violazione di cui all’art. 5, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere rilasciato ad un giornalista del quotidiano “Il Messaggero” dichiarazioni lesive della reputazione di Organi Federali che successivamente venivano riportate in alcuni articoli di stampa di quel giornale, nelle pagine di cronaca locale, nei giorni 22, 23, 27 maggio e 3 giugno 2008;
- Montegiorgio Calcio A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in riferimento alla previsione del precedente art. 1, comma 5 dello stesso codice ed in conseguenza del comportamento ascritto al proprio socio.
Con nota del 10 settembre 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,00 del giorno 28 settembre 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Nei termini di rito, la Montegiorgio Calcio A.S.D. faceva pervenire una memoria difensiva, nella quale chiedeva l’archiviazione del procedimento.
Deduceva la Società deferita il difetto di giurisdizione degli Organi della giustizia sportiva nei confronti del Falzetti, in quanto né socio né dirigente né tesserato della Montegiorgio Calcio né, comunque, soggetto dell’ordinamento federale e, quindi, non nella posizione di coinvolgere, ai sensi dell’art. 4, comma 2, Cgs, per responsabilità oggettiva, la Società medesima.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il difensore della Società deferita.
Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di irrogazione delle sanzioni come da verbale di udienza.
Il difensore della Società deferita ha ulteriormente illustrato le deduzioni di cui alla memoria in atti, concludendo per il proscioglimento della stessa.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE- letti gli atti del procedimento;
- ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e della Società deferita intervenuta in dibattimento;
- ritenuto, alla luce delle risultanze del procedimento, che debba dichiararsi la responsabilità disciplinare dei deferiti in ordine alle contestazioni loro rispettivamente mosse, previa declaratoria che anche il sig. Falzetti, a norma del 5° comma dell’art. 1 del Cgs, è sottoposto alla giurisdizione degli Organi della giustizia sportiva ed in particolare di questa Commissione giacché egli, all’epoca dei fatti, era, per sua stessa ammissione “socio della Montegiorgio Calcio A.S.D.”, nonché “come ex giocatore collaboro come uomo di fiducia del Presidente sig. Belleggia Gianfranco”;
- ritenute le dichiarazioni rilasciate dal Falzetti ad un giornalista, che venivano successivamente riportate negli articoli di stampa del quotidiano “Il Messaggero” nei giorni 22, 23, 27 maggio e 3 giugno 2008 e non rettificate, lesive della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale;
- ritenuto che alla responsabilità del Falzetti consegue, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs, quella oggettiva della Montegiorgio Calcio A.S.D.;
- tenuto conto, nella determinazione dell’entità delle sanzioni, dei criteri di cui all’art. 5 del Cgs;
- visti gli artt. 1, 4, 5,18 e 19 del Cgs,
P.Q.M.in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni:
- Falzetti Flavio: inibizione per mesi due;
- Montegiorgio Calcio A.S.D.: ammenda di € 300,00 (trecento/00).