COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO SIG. TRAVAGLINI LORIS.

ORDINANZA

“Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 24 marzo 2009, mediante il quale veniva richiesto il deferimento del soggetto indicato in epigrafe per comportamento non regolamentare, con relativa violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di giustizia sportiva, in relazione al comma 3 dello stesso art. 1,  per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non essersi presentato, nonostante fosse stato ritualmente convocato più volte in date ed orari diversi, innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Marche, non consentendo quindi all’Organo Giudicante di decidere in ordine al reclamo sporto dalla società Petritoli avverso la sanzione inflitta dal Giudice sportivo;

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:

§  pena base giorni quindici di inibizione diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni dieci;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,

P.Q.M.

la Commissione dispone l’applicazione all’arbitro Travaglini Loris della sanzione di giorni dieci di inibizione.”

  Dopo aver dato lettura dell’ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.

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