COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. PENNESE P.S.G. avverso sanzioni merito gara Col

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S. PENNESE P.S.G. avverso sanzioni merito gara Colbuccaro – Pennese P.S.G., del 10.10.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 20 del 14.10.2009 della Delegazione Provinciale di Macerata.

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S. Pennese P.S.G. la sanzione dell’ammenda di € 400,00 per il comportamento dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro e dei calciatori avversari, contestandole altresì la recidiva.

  Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S. Pennese P.S.G., contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero una riduzione della sanzione impugnata in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. 

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori ospiti, in particolare, fra l’altro, di essere stato, per tutta la durata della gara, insultato volgarmente, attinto con uno sputo in pieno viso e colpito un paio di volte da lanci di terra.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto.

  In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. 

  Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa.

  Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’A.S. Pennese P.S.G., ritenuta la contestata recidiva, giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.

P.Q.M.

la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Pennese P.S.G. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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