COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE RICCI LUIGI avverso sanzione me
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE RICCI LUIGI avverso sanzione merito gara Black & White Magic – Porto San Giorgio, del 23.10.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” - Com. Uff. n. 56 del 28.10.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Ricci Luigi, asseritamene tesserato per la Black & White Magic, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Ricci, lamentando l’eccessività della sanzione e chiedendone, pertanto, la riduzione.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che il Ricci, al 26° minuto del secondo tempo, allorché il gioco era fermo, dalla panchina entrò in campo per protestare; alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre si allontanava, lo insultò.
LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;sentito l’arbitro;udito nella camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuto che la condotta posta in essere dal Ricci, come accertata, integri Ia fattispecie di cui al 4° comma, lett. a) dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva, e vada quindi correttamente sanzionata con la squalifica per due giornate di gara. P.Q.M.accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Ricci Luigi, per l’effetto riducendogli la squalifica a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.