COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. TRIBALCIO PICENA avverso sanzioni merito gara T

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S. TRIBALCIO PICENA avverso sanzioni merito gara Tribalcio – Eagles Pagliare, del 9.10.2009 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “M” – Com. Uff. n. 21 del 14.10.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Lelli Antonio, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 maggio 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Tribalcio Picena, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento o quantomeno una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’ufficiale di gara, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Lelli.

  A dire della reclamante, infatti, il contatto del proprio calciatore con l’arbitro sarebbe avvenuto in maniera del tutto involontaria e, comunque, senza conseguenze. Nell’intervallo della gara, il Lelli si sarebbe rivolto all’arbitro esclusivamente per chiarirsi sull’accaduto e per scusarsi, ma venendo equivocato anche per l’ulteriore gesto della pacca sulla spalla.

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Lelli, il quale, alla notifica del provvedimento di espulsione inflitta per frasi offensive nei suoi confronti, gli appoggiò un gomito sul collo, all’altezza del pomo d’Adamo, e lo spinse tanto da provocargli dolore. Alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, lo stesso calciatore, ancora in accappatoio, gli si fece incontro e, facendo ancora riferimento all’espulsione, lo colpì con due pacche sulle spalle che gli provocarono dolore.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore sanzionato;ritenuto che le modalità della condotta posta in essere dal Lelli non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa ivi inflitta, alla luce della normativa Federale vigente in materia;ritenuto, pertanto, che si debba disporre un inevitabile inasprimento della sanzione applicata in prime cure al calciatore responsabile. P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Tribalcio Picena ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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