COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 18.11.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.1.
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 49 del 18.11.2009
Decisione della commissione Disciplinare
5.2.1. A.S.D. BACIGALUPO RIOVIVOTERMOLI – Avverso Decisione G.S.T. – C.U. n. 38
(Gara OLIMPIA KALENA – BACIGALUPO RIOVIVO TERMOLI del 27.09.2009 – Camp. 1^ Categoria - Gir. C – 2^ Giornata di Andata)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Bacigalupo Riovivotermoli avverso la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n. 38 del 21 ottobre 2009, con la quale veniva disposta la ripetizione della gara giocata il 27 settembre 2009 contro la Olimpia Kalena, ed ascoltate le due società che hanno chiesto l’audizione, osserva quanto segue.
La reclamante, che richiede l’annullamento del provvedimento adottato dal G.S.T. con conseguente applicazione ai danni della società A.S.D. Olimpia Kalena della punizione sportiva della perdita della gara, si duole del fatto che alla gara in epigrafe ha partecipato nelle fila dell’Olimpia Kalena il calciatore Cacchione Paolo con il n. 3, quando, invece, nella relativa distinta in corrispondenza di detto numero era stato indicato il calciatore Biello Pietro, circostanza verificata dall’arbitro nell’intervallo della gara, allorquando lo stesso procedeva ad identificare nuovamente il predetto Cacchione. Tale irregolarità secondo l’assunto della ricorrente comporterebbe la sanzione della perdita della gara per la società Olimpia Kalena in quanto residuerebbe incertezza sull’identità di chi vi ha preso parte.
Ciò posto, va chiarito che le irregolarità formali o sostanziali della identificazione fatta dall’arbitro, seppur sussistenti, potranno avere conseguenze disciplinari, ma non possono viziare il risultato della gara se alla irregolare identificazione non si accompagnino l’allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona, e cioè della partecipazione alla gara di un giocatore diverso da quello irregolarmente identificato. Ma dalla fattispecie non vi è dubbio che alla gara in questione abbia preso parte il calciatore Cacchione Paolo, benché irregolarmente identificato dal direttore di gara, avendo questi fatto ricorso al solo documento di identità senza l’ausilio della distinta (circostanza, peraltro, ammessa anche dalla stessa reclamante).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.