COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. TRESELIGHES ( Campionato di 3^ Cat
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 21 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S. TRESELIGHES ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Sassari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 05.01.2010.
Gara Estudiantes / Treselighes del 23.12.2009.
Con reclamo tempestivamente depositato la società Treselighes ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva rigettato il ricorso della medesima società, che richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Estudiantes avendo la stessa fatto prendere parte alla gara il giocatore Angelo Usai, senza che ne avesse titolo. Nel reclamo la società Treselighes insiste nella domanda precisando che il calciatore avrebbe preso parte alla gara durante il secondo tempo. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, osserva quanto segue.
Dal referto arbitrale emerge incontrovertibilmente che il calciatore Usai Angelo, n° 13 nella distinta calciatori era inserito inizialmente fra i giocatori in panchina eper tutta la gara non è subentrato ad alcun altro giocatore, di talchè si può affermare con certezza che Angelo Usai non ha concretamente partecipato alla gara.
Per tutti questi motivi, poiché non ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 17 c.g.s. per irrogare le relative sanzioni, conferma il provvedimento impugnato e dispone a carico della reclamante l’addebito della tassa.