COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 06 del 06/08/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FE
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 06 del 06/08/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
251 / stagione 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale a carico :
- del Tesserato : Sig. Serafino Coluccini, nella sua qualità di Presidente della U.S.D.
Pietrasanta Marina 1911, per la violazione dell’art. 1, c. 1,del C.G.S;
- della U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, per la violazione dell’art. 4, c.1, conseguente a
quanto addebitato al suo Presidente.
Il reclamo della U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, deciso da questa C. D. in data 30 marzo 2009,
avente per oggetto la presunta posizione irregolare di ben sei calciatori di una squadra avversaria,
induceva questa Commissione a trasmettere gli atti alla Procura Federale affinche venisse
accertato se le espressioni e gli argom enti riportati sul reclamo in prima istanza e riproposti innanzi
la Commissione, fossero fondati, ovvero, costituissero violazione di quanto disposto dall’art. 1, c. 1,
del C.G.S.
La Procura Federale, visti gli atti trasmessi ha ritenuto che le circosta nze ivi esposte - non veritiere,
volte unicamente ad ottenere la “vittoria a tavolino” capovolgendo in tal modo le risultanze della
gara - costituiscono effettiva violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., ed ha pertanto disposto il
deferimento enunciato in epigrafe.
La Commissione, effettuate le rituali convocazioni per la data odierna, da atto della presenza delle
parti nelle persone di:
- Serafino Coluccini, Presidente della U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, assistito e difeso
dall’Avvocato Baroni del Foro di Lucca, che difende altresi il Presidente pro tempore della
Societa, giusta delega depositata in questa sede.
- l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale.
Il Presidente del Collegio, constatato che i fatti sono a conosce nza delle parti, in quanto
provenienti dal procedimento sopraindicato, invita il rappresentante della Procura Federale ad
intervenire.
L’Avvocato Stefanini chiede una breve sospensione al fine di esaminare con l’Avvocato di
controparte la esistenza dei presupposti per la applicazione dell’ art. 23 del C.G.S..
Riaperto il dibattito il Sostituto Procuratore comunica, preliminarmente, di aver raggiunto con il
rappresentante dei soggetti e dell’Ente deferiti un accordo in ordine alla applicazione dell’art. 23
del C.G.S. che esplicita nei seguenti termini :
· al Presidente Coluccini, la inibizione per mesi quattro;
· alla Societa ammenda di € 1.000,00(mille) .
La Commissione, sospeso il dibattimento, riunitasi in Camera di Consiglio, ha ritenuta corretta la
qualificazione dei fatti cosi come formulata dalle parti ed ha accertato la congruita della sanzione
indicata, per cui accogliendo la proposta di accordo,
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni :
- al Presidente della U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, Sig. Sera fino Coluccini la inibizione per
mesi quattro;
- alla Societa U.S.D. Pietrasanta Marina 1911 l’ammenda di € 1.000,00 (mille)
DISPONE
la chiusura del dibattimento.