COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERA
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 18 del 01/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
001/P - stagione 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale a carico di :
- Roberto Bislimi- calciatore;
- Stefano Piccardi- dirigente U.S.D. Audace Legnaia;
- Fabio Loru- dirigente U.S.D. Audace Legnaia;
- Massimo Giovanetti- dirigente U.S.D. Audace Legnaia;
- Arsim Derisa- dirigente U.S.D. Audace Legnaia;
- Marco Pieralli- dirigente C.S. San Donnino Bisenzio,
per rispondere tutti della violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del
C.G.S.;
- U.S.D. Audace Legnaia;
- C.S. San Donnino Bisenzio,
per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, in conseguenza di quanto previsto
dall’art. 1, c. 5, del C.G.S..
La Delegazione Provinciale di Firenze, avuta notizia del reclamo presentato dalla A.S. D.
Impruneta Tavarnuzze, in ordine alla regolarità della gara che, disputata in data 04/04/2009, ha
visto opposta la squadra di detta Società a quella del C.S. San Donnino Bisenzio, ha avviato
indagini sulla posizione di tesseramento del calciatore Roberto Bislimi, cittadino iugoslavo.
All’esito è risultato che il Bislimi, tesserato per la Soc. San Donnino Bisenzio per la stagione
2007/2008, era stato svincolato, per termine automatico, a decorrere dal 1 luglio 2008.
In data 30 gennaio 2009 la Società Audace Legnaia depositava richiesta di tesseramento per detto
calciatore, istanza che veniva sospesa dalla Delegazione Provinciale di Firenze perché il
permesso di soggiorno allegato alla richiesta era ormai scaduto.
Trascorreva poi inutilmente il termine rituale assegnato per la regolarizzazione della
documentazione (gg.15).
In data 2 aprile la medesima Delegazione riceveva una comunicazione telefonica da parte del
dirigenteavente qualifica di Segretario della Società Audace Legnaia, il quale “annullava” la
richiesta di tesseramento.
Le indagini avviate dalla Delegazione di Firenze si concludevano con l’appuramento della
partecipazione del calciatore Bislimi a ben quindici gare nelle file della Società Audace Legnaia (a
decorrere dal giorno 20 settembre 2008) e a due gare disputate in data 29/03 e 04/04/2009, per la
squadra della S.C. San Donnino Bisenzio.
Tutta la documentazione così acquisita veniva trasmessa dal Delegato Provinciale di Firenze alla
Procura Federale la quale, accertata la sussistenza dei fatti denunciati, effettuava il deferimento
qui in esame.
La C.D. ha disposto che la discussione avvenga in data odierna dandone rituale comunicazione
alle parti.
Sono qui presenti :
- per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto;
- per i soggetti deferiti, i Dirigenti della U.S.D. Audace Legnaia, Stefano Piccardi, Fabio Loru,
Massimo Giovanetti, Arsim Berisa ed il Dirigente del S.Donnino Bisenzio, Marco Pieralli,
- la Società Audace Legnaia è rappresentata dai Dirigenti Massimiliano Piccioli e Roberto Landi,
i quali dichiarano di avere poteri di rappresentanza;
- non è presente alcuno per la S.C. San Donnino Bisenzio.
- Risulta assente il calciatore Roberto Bislimi il quale è, a detta della stessa Società Audace, del
tutto irreperibile esibendo a tal fine la raccomandata di notifica nei confronti del calciatore che
questa C.D. ha effettuato presso la sede della Società ai sensi dell’art. 38 del C.G.S..
Riassunti i fatti indicati in premessa il Presidente dalla C.D. invita a prendere la parola il
rappresentante della Procura Federale.
L’Avvocato Stefanini, ripercorrendo l’accaduto, conferma con assoluta certezza la piena
responsabilità dei soggetti deferiti perchè risulta “per tabulas” dalla documentazione acquisita che
il calciatore ha partecipato in maniera irregolare alle gare perché privo di tesseramento.
Mette in rilievo la particolare responsabilità dei dirigenti della Società Audace Legnaia il cui
comportamento si è protratto per quasi tutto il campionato 2008/2009.
La loro condotta, evidenziata dalla sottoscrizione delle liste di gara con cui si afferma la regolarità
di tesseramento dei calciatori partecipanti a ciascuna di esse, costituisce violazione dell’art. 61 del
C.G.S,
In conseguenza di quanto appurato chiede la comminazione delle seguenti sanzioni:
- a Roberto Bislimi - calciatore, la squalifica per dieci giornate se tesserato.
- a Stefano Piccardi - dirigente U.S.D. Audace Legnaia, in conseguenza del numero di gare cui
ha partecipato, la inibizione per mesi tre;
- ai dirigenti : Fabio Loru, Massimo Giovanetti, Arsim Berisa tutti tesserati per la Soc. Audace
Legnaia, la inibizione per un mese;
- a Marco Pieralli, dirigente della Soc. S.Donnino Bisenzio, la inibizione per mesi uno;
- alla U.S.D. Audace Legnaia, 14 punti di penalizzazione e l’ammenda di € 2.000,00;
- al C.S. San Donnino Bisenzio, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 1.000,00.
I Dirigenti deferiti tesserati per la U.S.D. Audace Legnaia, ammettono tutti gli errori commessi,
invocando la loro piena buona fede, richiamando la particolare funzione sociale svolta nel reclutare
ed avviare allo sport ragazzi che si trovano in condizioni particolari.
Giustificano i problemi di tesseramento con il fatto che la Società, che aveva affidato tutta tale
attività al segretario, uomo di grande esperienza, si è trovata in difficoltà, a seguito della seria
malattia cui il dirigente è incorso.
Il Dirigente Loru interviene, oltre che per sé, in favore della posizione del deferito Piccardi per la
sua opera meritoria in favore dei ragazzi extracomunitari.
Il Piccardi conferma i problemi che la Società incontra nell’operare in un tessuto giovanile della
città alquanto particolare.
Per quanto riguarda la Società, i Dirigenti Piccioli e Landi evidenziano anch’essi la particolare
attività della Società nel cercare di avviare allo sport i ragazzi che gravitano sul quartiere
Il Dirigente della società C.S. San Donnino Bisenzio, Marco Pieralli, ammette le colpe della società
per rilevando di affrontare le stesse difficoltà già sottolineate dall’altra società.
Esaurito il dibattimento la C.D., riunita in Camera di Consiglio, così decide.
La violazione delle norme imputata ai soggetti appare di tutta evidenza dall‘esame comparato della
documentazione trasmessa dalla Delegazione Provinciale e convalidata dall’intervento della
Procura Federale.
In particolare per quanto riguarda la Società Audace Legnaia non può sottacersi la circostanza che
essa abbia utilizzato il calciatore Bislimi sia in costanza di diniego del tesseramento (post 15
febbraio 2009) che addirittura prima di formulare la relativa formale richiesta che risulta trasmessa
in data 30 gennaio di detto anno.
Tale responsabilità è peraltro aggravata nel suo persistere anche dopo il 30 gennaio 2009, data
dalla quale esisteva ormai la certezza della impossibilità di tesserare il calciatore in questione
In riferimento alla S.C. San Donnino Campi Bisenzio non risulta agli atti alcuna richiesta di
tesseramento per cui appare evidente la violazione compiuta dalla Società nell’utilizzo indebito del
calciatore.
Né può andare indenne il calciatore considerato che alla sua età (sedici anni) si è in possesso
della maturità necessaria a comprendere gli obblighi che derivano dall’appartenenza alla FIGC e si
ha il dovere di conoscere la normativa più elementare che regola l’attività di calciatore.
La C.D. ritiene anche di censurarne il pessimo comportamento processuale.
P.Q.M.
la C.D.T.T. accogliendo il deferimento infligge le seguenti sanzioni:
- a Roberto Bislimi - calciatore, la squalifica per dieci giornate da scontarsi nella prima squadra
dell’attuale societa’ di appartenenza.
- a Stefano Piccardi - dirigente U.S.D. Audace Legnaia, la inibizione per mesi tre;
- ai dirigenti : Fabio Loru, Massimo Giovanetti, Arsim Berisa tutti tesserati per la Soc. Audace
Legnaia, la inibizione per mesi uno;
- a Marco Pieralli, dirigente del C.S. San Donnino Bisenzio, la inibizione per mesi uno.
Ritiene equo infliggere alle Società deferite le seguenti sanzioni:
- alla U.S.D. Audace Legnaia, punti 14 (quattordici) di penalizzazione da scontarsi nel
campionato di categoria e l’ammenda di € 800,00 (ottocento);
- al C.S. San Donnino Bisenzio, punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di
categoria e l’ammenda di € 300,00 (trecento).