COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 002/P – stagione 2009/
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 18 del 01/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
002/P - stagione 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Pietro Cristiani, calciatore tesserato per il G. S. Staffoli A.S.D;
- Riccardo Palatresi, Presidente della Polisportiva Real Cerretese A.S.D,
entrambi per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 21, c. IV, delle
N.O.I.F.;
- la Società Polisportiva Real Cerretese A.S.D. per la responsabilità diretta, prevista
dall’art. 4, c. 1, del C.G.S. in conseguenza del comportamento ascritto al proprio
Presidente.
Il giudice Sportivo Territoriale della Toscana, esaminando il reclamo proposto avverso la regolarità
della gara G.S.Staffoli / G.S. Marliana Calcio, rilevava la posizione irregolare nelle file dello Staffoli
del calciatore Pietro Cristiani che rivestiva a quella data (1 febbraio 2009) contemporaneamente
anche la qualifica di dirigente nell’ambito della Società C.C. Romaiano. (C.U. n. 45, in data
19/02/2009).
Il calciatore era pervenuto alla Soc. Staffoli per trasferimento temporaneo, a decorrere dal
6/12/2008, dalla Pol.va Real Cerretese per la quale risulta tesserato a far data dal giorno 8 agosto
2008.
L’Ufficio Tesseramenti presso il C.R.T., rilevata la violazione, provvedeva in data 19/02/2009 alla
revoca del tesseramento dandone comunicazione sia alla Pol.va Real Cerretese che al G.S.
Staffoli.
A sua volta il Presidente del C.R.T., letto il C.U. n. 45 sopraindicato, dava notizia dei fatti alla
Procura Federale la quale, acquisita la documentazione necessaria, ha disposto il deferimento di
cui è causa.
La C.D. ha disposto che la discussione avvenga per la data odierna e ne ha dato notizie alle parti
con lettera raccomandata.
Sono presenti :
- il calciatore Pietro Cristiani, in proprio;
- il Sig. Riccardo Palatesi, Presidente della società, rappresentato e difeso dall’Avvocato
Nicola Melani del Foro di Firenze;
- la Polisportiva Real Cerretese A.S.D. rappresentata dal Sig. Enrico Marradi, segretario con
poteri di delega.
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto, Avvocato Marco Stefanini.
Il dibattimento viene introdotto dal Presidente della Commissione il quale, dopo avere dato atto che
il Presidente Palatresi e la Società hanno depositato, in data 21 settembre u.s., memoria a difesa,
illustra brevemente i fatti dando quindi la parola al rappresentante della Procura, il quale rileva
come la violazione contestata appare in tutta la sua evidenza dalla documentazione in atti per cui
non è stata necessaria alcuna ulteriore istruttoria.
Chiede che vengano irrogate le seguenti sanzioni:
- al calciatore Pietro Cristiani la squalifica per mesi tre;
- al Presidente Riccardo Palatesi la inibizione per mesi sei;
- alla Polisportiva Real Cerretese A.S.D. la ammenda di € 1.000,00.
La difesa dei soggetti deferiti così si articola :
l’Avvocato Melani, dopo che il Presidente del Collegio ha rilevato la formale illegittimità della
memoria (mancata apposizione del mandato in calce e della autentica della sottoscrizione della
firma) dichiara a verbale che la Società ed il Presidente sono indenni da qualsiasi addebito,
rilevato che essi hanno posto in essere tutti i possibili accorgimenti con il richiedere al C.R.T. se il
calciatore fosse all’epoca (08/08/2008) tesserato per alcuna Società.
Afferma quindi che “ dopo aver ottenuto la conferma dagli stessi organi federali che il calciatore
non era tesserato con nessuna altra società, a nessun titolo,” la società provvedeva al
tesseramento.
Rileva ancora la non esistenza di alcun documento che potesse attestare che il calciatore fosse
tesserato, quale dirigente, per il Romaiano e che l’atto di censimento ha valenza unicamente
bilaterale tra la Società che lo sottoscrive ed il Comitato Regionale.
L’unico documento che avrebbe potuto attestare la qualifica di dirigente tesserato per il Romaiano
il Cristiani la ha ricevuto solo in data 13 novembre 2008 – tre mesi dopo il tesseramento dello
stesso quale calciatore – con il rilascio della tessera impersonale.
Conclude per il proscioglimento dei suoi assistiti.
Il Segretario Marradi si riporta alle argomentazioni dell’Avvocato Melani ed illustra come la Società,
attraverso il suo operato, controlla con estremo scrupolo le modalità di tesseramento che pone in
essere e che comunque gli organi del Comitato non sono stati in grado di rilevare
nell’immediatezza l’esistenza di altro tesseramento.
Chiuso il dibattimento la C.D. passa a decisione rilevando quanto segue:
la scheda di censimento relativa all’annata calcistica 2008/2009 depositata dalla C.C. Romaiano
s.r.l. S.S.D in data 31 luglio 2008 indica tra i collaboratori il nominativo del sig. Pietro Cristiani.
Questi in data 8 agosto 2008 richiede il tesseramento, quale calciatore, per la Pol.va Real
Cerretese A.S.D. che, successivamente (6 dicembre 2008) lo trasferisce, a titolo temporaneo, al
G.S. Staffoli A.S.D..
In data 1 febbraio 2009 il Cristiani prende parte, sempre quale calciatore nella squadra del G.S.
Staffoli, alla gara G.S. Marliana / G.S. Staffoli, in posizione quindi chiaramente irregolare ai sensi
dell’ art. 21, c. 4, che è riferito genericamente ai dirigenti della società, ed all’ art. 22, c. 2,
dall’identico contenuto letterale e sostanziale, specificatamente riferito ai collaboratori.
Alla luce dei fatti le argomentazioni a difesa sono da disattendere.
Infatti la qualifica di dirigente viene acquisita, all’inizio di ogni stagione calcistica, con il deposito del
censimento in cui vengono indicati sia i dirigenti che i collaboratori e ciò ai sensi dell’art. 37 delle
N.O.I.F..
Il tesseramento dei calciatori avviene sotto la responsabilità della società interessata la quale deve
porre in essere tutti i mezzi possibili per l’accertamento dello status effettivo del soggetto da
tesserare. Questi, a sua volta, ove già tesserato, dovrebbe, per la necessaria trasparenza dei
rapporti, darne comunicazione alla società che intende tesserarlo.
La normativa vigente non prevede in alcun modo che il C.R.T. “ deve” comunicare in tempo reale
ai richiedenti di un tesseramento la esistenza di eventuali tesseramenti già in atto dovendo a ciò
procedere le parti interessate stante le conseguenze di carattere disciplinare che l’ordinamento
prevede nei casi di tesseramento irregolare. Nella specie inoltre le ricerche fatte presso il C.R.T. e
le risposte ottenute vengono solo “dichiarate” e non sono corroborate da alcuna prova.
E’ ancora da osservare come sarebbe stato sufficiente che la Polisportiva Cerretese chiedesse al
Cristiani se vi fossero ostacoli al suo tesseramento, per ottenere una risposta affermativa dato che
la qualifica di dirigente del Romaiano il Cristiani l’ha acquisita in data 31 luglio (solo otto giorni
prima).
E’ infine da rilevare che il Cristiani ha affermato in questa sede di non essere a conoscenza
dell’esistenza della norma preclusiva al tesseramento di calciatore avente contemporaneamente la
qualifica di dirigente di altra società. E’ principio sancito dall’articolo 2 del C.G.S che “l’ignoranza
dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”
La C. D. osserva infine che la documentazione in atti relativamente alle dimissioni presentate dal
tesserato ed accettate dalla C.C. Romaiano S.S.D. (4 febbraio 2009) sono del tutto ininfluenti agli
effetti del presente procedimento perché posteriori alla data in cui la violazione è avvenuta in
applicazione dell’art. 37 delle N.O.I.F..
La responsabilità dei soggetti deferiti risulta quindi ampiamente provata ed il deferimento fondato.
P.Q.M.
la C.D. adotta i conseguenti provvedimenti infliggendo:
- al calciatore Pietro Cristiani la squalifica per mesi tre;
- al Presidente Riccardo Palatesi la inibizione per mesi sei;
- alla Polisportiva Real Cerretese A.S.D. la ammenda di € 500,00 (cinquecento).