COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGO
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
016 stagione sportiva 2009/10 Gara Monte San Savino – Laterina (1-3) del 20/09/2009.
Campionato di I categoria. In C.U. C.R.T. n.16 del 24/09/2009.
Reclama la società Monte San Savino avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. Regionale.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 24/ 5/2011
TIEZZI DANIELE (MONTE SAN SAVINO)
Allontanato per aver offeso il D.G., alla notifica lanciava la bandierina contro lo stesso con
lo scopo di colpirlo ma non riuscendovi in quanto la stessa gli passava a 1/2 mt sopra la
testa.A CARICO DI SOCIETA’AMMENDA Euro 900,00 MONTE SAN SAVINO
Per aver consentito a persone non autorizzate di accedere al recinto spogliatoi a fine gara.
Per avere detti estranei in ripetute e distinte circostanze, rivolto offese e minacce al D.G. ed
agli organi arbitrali. Per avere, circa 10 sostenitori locali, posizionati fuori dal cancello
assunto contegno minaccioso ed offensivo verso l'arbitro e gli organi arbitrali, ostruendo la
marcia dell'autovettura dell'arbitro. Per tentativo di aprire una portiera di detto veicolo con
colpi inferti al vetro ed allo specchietto della portiera cercando di danneggiarlo. Quale
C.U. N. 26 del 29/10/2009 – pag. 707
societa' oggettivamente responsabile del contegno di proprio tesserato che sferrava un
calcio allo sportello lato guida dell'autovettura danneggiandola. Resta a carico della societa'
responsabile il risarcimento dei danni subiti dall'arbitro.
Per quanto attiene il dirigente Tiezzi Daniele la reclamante sostiene la mancanza di offese dello
stesso verso il D.G. e, relativamente all’episodio della bandierina, asserisce che la stessa è stata
gettata a terra e non verso l’arbitro, comunque senza alcuna intenzione di colpirlo.
La reclamante inoltre chiosa sostenendo che in caso di volontarietà di un gesto teso a colpire
l’arbitro, sarebbe stato alquanto facile per il dirigente portare a termine il proprio intento lesivo. Ciò
non è stato essendosi trattato di un mero gesto di nervosismo.
Chiede la rivisitazione della sanzione in senso riduttivo.
Per quanto attiene l’ammenda, la reclamante conviene circa la propria responsabilità per persone
estranee all’interno dell’area destinata soltanto a soggetti autorizzati, contestando tuttavia gli altri
fatti integralmente, sostenendo fra l’altro di avere consigliato l’arbitro di chiamare le forze
dell’ordine stante la situazione di pericolosità in atto.
Invece la frettolosità dell’arbitro nel lasciare il campo sportivo senza attendere le forze dell’ordine,
allertate dalla stessa società, ha posto lo stesso in una situazione difficilmente gestibile.
Chiede anche in questo caso la riduzione della sanzione.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto rileva quanto segue.
In ordine al dirigente Tiezzi Daniele conferma le offese ricevute, mentre in relazione all’episodio del
lancio della bandierina, nega che la stessa sia stata gettata in terra sostenendo invece che
l’attrezzo è stato gettato in aria e che è passato sopra la sua testa senza colpirlo. Specifica inoltre
che il gesto è stato di natura collerica e disprezzante.
Per quanto attiene la sanzione pecuniaria a carico della società ribadisce integralmente la versione
fornita nel rapporto primario, negando la frettolosità nell’abbandonare l’impianto sportivo,
sostenendo anzi che l’attesa è durata per circa 1 ora e che nessun dirigente locale lo ha affiancato
per proteggerlo.
Sostiene infine che nessun tutore dell’ordine è stato da lui avvistato al momento dell’uscita dal
campo.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie parzialmente il reclamo.
Invero, per quanto attiene la sanzione inflitta al tesserato Tiezzi Daniele occorre tenere presenti le
versioni fornite dall’arbitro in sede di rapporto di gara ed in sede di supplemento.
Nel primo, l’arbitro evidenzia una condotta dolosa da parte del tesserato il quale avrebbe lanciato
la bandierina verso di lui con lo scopo di colpirlo, mentre nel supplemento, che ovviamente il G.S.
non poteva conoscere essendo atto successivo al reclamo contro la sua decisione, la versione del
fatto viene modificata in quanto il D.G. sostiene che la bandierina è stata lanciata in aria con gesto
di disprezzo e collera.
Orbene, non vi è chi non veda come le due versioni dell’episodio sono sostanzialmente diverse in
tema di qualificazione del gesto.
Infatti, la seconda versione, opta per un gesto gravemente colposo e forse ai limiti del dolo
eventuale, mentre la prima denota la piena volontarietà dell’azione dolosa.
Tale diversa esposizione del fatto fa propendere per una diversa quantificazione della pena in
ossequio al principio del favor rei.
Per quanto concerne la sanzione pecuniaria la difesa della società appare labile e non
condivisibile.
Il principio secondo il quale la società ospitante deve essere pronta ad ogni evenienza affinchè
venga rispettata la figura dell’arbitro, deve essere considerato primario ed ineludibile.
Nel caso di specie invece, il comportamento della società appare lacunoso e colpevole sotto il
triplice profilo della negligenza,imprudenza ed imperizia.
P.Q.M.
La C.D.T.T. accoglie il reclamo avverso la sanzione della inibizione inflitta nei confronti del
tesserato Tiezzi Daniele riducendola fino a tutto il 24/03/2010, mentre respinge il reclamo in ordine
alla sanzione pecuniaria, confermando la decisione del G.S.
Dispone inoltre il non addebito della tassa di reclamo.