COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 05/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 034 stagione sportiva 2
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 27 del 05/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
034 stagione sportiva 2009/10 Reclamo del G.S.D. Pontremoli avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l’allenatore sig. Neri Roberto per 1 mese e mezzo. C.U. n.23 del 15/10/2009. Sul finire della gara ASD Pieve Fosciana – GSD Pontremoli,valevole per il campionato di prima categoria, il tesserato in oggetto
Veniva allontanato dalla panchina per aver rivolto una frase irriguardosa al D.G. Uscendo dal campo persisteva in tale atteggiamento.
Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica di 1 mese e mezzo.
Avverso tale decisione propone reclamo la società del Pontremoli. Quest’ultima in maniera molto sintetica chiede una riduzione della sanzione, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti contestati al proprio tesserato.
Questa Commissione Disciplinare preso atto che i fatti contestati al tesserato in questione sono confermati dalla stessa reclamante, ritiene che i medesimi siano stati equamente giudicati dal giudice di primo grado, stante la qualifica di dirigente ricoperta dall’allenatore.
Pertanto meritevole di un giudicato più severo rispetto ai calciatori.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.