COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 19/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 29 del 19/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

035 stagione sportiva 2009/10 .Reclamo della società A.S.D .MONTALE avverso la decisione del G.S.T .che ha squalificato l’allenatore Scintu Corrado fino al 06.03.2010 .C.U .n .24 del 22.10.2009.

Reclama la società  A.s.d .Montale avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S .Territoriale Toscano con la seguente motivazione: “ Offendeva il D.G .e quindi gli lanciava contro un pallone senza colpirlo .Una volta fuori dal campo persisteva nel proprio comportamento ingiurioso.”.

La reclamante ,nel chiedere una riduzione della sanzione e nel presentare comunque le proprie scuse per l’accaduto ,non nega i fatti ed in particolare il lancio del pallone ,ma contesta che tale lancio potesse avere le caratteristiche del tentativo di nuocere all’arbitro per la posizione in campo dei protagonisti ,affermando che il lancio stesso sarebbe avvenuto solo per indirizzare il pallone nella zona di campo dove avrebbe dovuto essere ripreso il gioco; quanto alle frasi attribuite all’allenatore successivamente all’espulsione ,considerata la posizione dello stesso sulle tribune in mezzo ai tifosi ,si dubita che il D.G .possa aver individuato il medesimo sia come l’autore delle frasi stesse ,sia che l’oggetto delle offese fosse proprio l’arbitro.

All’udienza del 13\11\2009 viene sentita la reclamante avendone fatta esplicita richiesta con l’assistenza del difensore Avv .Federico Bagattini.

In tale sede il difensore ribadisce quanto già oggetto di reclamo pone l’accento sulla carriera dell’allenatore e richiama anche il contenuto innovativo del nuovo testo del CGS in relazione alla attenuante (ed in alcuni casi di esimente) per comportamento di resipiscenza a posteriori ,applicabile in via analogica anche a fatti come quelli in esame.

La C.D .esaminati gli atti ,acquisito il supplemento di rapporto ,pur non condividendo il richiamo per via analogica sul pentimento a posteriori ,ed attribuendo una valenza a tale pur commendevole comportamento ,di mera attenuante ,ma sulla sola base degli atti ,decide di accogliere il reclamo.

Dal supplemento si evince che ,in effetti ,il lancio del pallone fu effettuato inequivocabilmente in segno di disprezzo ma ,per la traiettoria del lancio medesimo ,risultava impossibile potesse recare danni al D.G .o ad altri partecipanti alla gara.

Quanto alle offese profferite dallo Scintu prima dell’espulsione non vengono smentite nemmeno dalla reclamante ,mentre per quelle profferite dopo l’espulsione l’arbitro precisa che l’allenatore si posizionava in una zona nei pressi delle tribune ,lontano dagli altri tifosi ,e quindi ben facilmente individuabile.

Da tale posizione ,nel mentre proseguiva nel dare disposizioni tecniche ai propri calciatori ,continuava ad insultare l’arbitro ,il quale è pertanto certo sia dell’autore sia del destinatario delle offese.

La sanzione irrogata dal primo giudice risulta eccessiva ,considerato che riguardo all’episodio più grave contestato (il lancio del pallone) l’elemento doloso risulta attenuato dalla concreta impossibilità di ledere ,riconosciuta dallo stesso D.G..

Va tuttavia considerato il gesto comunque grave soprattutto se compiuto da un allenatore che ,di regola ,dovrebbe essere di esempio per i propri calciatori ,unitamente alle altre violazioni regolamentari (il comportamento offensivo reiterato) contestate ed accertate ,risulta equa una squalifica di mesi tre .

P.Q.M.

La C.D .in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Corrado Scintu fino al 22 gennaio 2010, ordina restituirsi la tassa di reclamo.

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