COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 19/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PR
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 29 del 19/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
038 stagione sportiva 2009/10 .Reclamo della società ATLETICO CASTELLO avverso la decisione del G.S .di Firenze che ha squalificato il sig .Megli Franco fino al 20.12.2009.
C.U .n .15 del 21.10.2009.
Reclama la società Atletica Castello avverso squalifica fino al 29/12/09 del sig .Megli Franco il quale “alla fine del primo tempo a seguito di frase profferita dal D.G .all’allenatore avversario ,lo offendeva ripetutamente entrando con fare minaccioso nello spogliatoio arbitrale ma veniva fermato da alcuni suoi giocatori.”
La reclamante nega sostanzialmente i fatti ovvero le offese e l’entrata nello spogliatoio arbitrale.
Chiede una riduzione della sanzione dopo una rivisitazione dell’accaduto.
L’arbitro conferma le proprie tesi nel supplemento di rapporto.
La C.D .respinge il reclamo.
La versione fornita dall’arbitro ,sia pure con eccessiva pedanteria ,appare verosimile in ordine a quanto contestato ,mentre le tesi difensive sono labili e non condivisibili anche in considerazione del fatto che la versione arbitrale costituisce prova privilegiata nel nostro Ordinamento sportivo.
Ciò che stupisce di questa fattispecie ,è l’intervento del tesserato sanzionato in uno scambio di opinioni fra arbitro e l’allenatore della squadra avversaria .In altri termini non si comprende il motivo del comportamento del Megli relativamente a fatti a lui estranei.
In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare ben graduata da parte del G.S.
P.Q.M.
La C.D.T.T .respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.