COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 045 Stagione Sportiva 2009/
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
045 Stagione Sportiva 2009/2010 Gara Fossone – Atletico Romagnano (2-1) Del 17/10/2009.
Campionato di III categoria. In C.U. n.18 del 29/10/2009 D.P.Massa-Carrara
Reclama la società Atletico Romagnano avverso la seguente squalifica:
A Carico Calciatori Non Espulsi Dal Campo Squalifica Fino Al 22/10/2010 Andreazzoli Matteo (Atletico Romagnano)
Gara Del 17/10/2009 Fossone/Atl.Romagnano (Cu 17 Del 22/10/2009).
Dalla comunicazione della Società ATLETICO ROMAGNANO ricevuta il 26/10/2009, emerge che il responsabile dell'atto di violenza perpetrato ai danni del D.G. nella gara a margine è il giocatore ANDREAZZOLI MATTEO (27/09/1980).
Pertanto il G.S.T., per quanto sopra menzionato squalifica, il giocatore ANDREAZZOLI MATTEO per il seguente motivo: Per avere, a fine gara, colpito con un calcio la gamba del D.G. senza conseguenze.
Inoltre, per quanto sopra viene riqualificato il capitano FAZZI EMILIANO.
La reclamante sostiene l’involontarietà del gesto, che si è materializzato allorchè il proprio tesserato, discutendo con compagni ed avversari, mimava il movimento del portiere che sarebbe uscito con la gamba tesa.
Rileva come nessuna reazione è stata posta in essere dall’arbitro, il quale non ha riportato conseguenze.
Chiede l’annullamento della sanzione o, in ipotesi, un minimo provvedimento dovuto al fatto che il calciatore non si è prontamente scusato.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, sostiene di non avere individuato l’autore del gesto ai suoi danni e di non sapere se lo stesso è stato volontario o meno.
Conferma altresì che alle sue spalle vi erano calciatori della società Atletico Romaiano.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo.
La versione fornita dalla società reclamante, confrontata con le dichiarazioni dell’arbitro, viene ritenuta plausibile dal Collegio.
E’ fatto notorio e non in contestazione che il gesto è stato compiuto da un calciatore della società Atletico Romaiano, così come è appurato, dopo un’iniziale incertezza, che l’autore del predetto è da individuarsi nel calciatore Andreazzoli Matteo.
La condotta posta in essere da parte del tesserato deve essere inquadrata giuridicamente sotto l’egida della colpa grave. Infatti, il gesto posto in essere, sia pure con tutte le scriminanti del caso (assenza di conseguenze, lievità del colpo inferto ecc.), rientra nella categoria di quelli potenzialmente idonei a creare una situazione di violenza verso il soggetto che lo subisce.
Il Collegio ritiene che l’assenza di prova circa la volontarietà del gesto, merita un giusto accoglimento alla tesi secondo la quale il fatto è avvenuto per grave imprudenza dell’agente.
Ciò nonostante, la mancanza di dolo, non esclude la punibilità del responsabile il quale deve essere adeguatamente e severamente sanzionato proprio in virtù della potenzialità lesiva del suo gesto.
P.Q.M.
La C.D.T.T. in accoglimento del reclamo, dispone la cassazione della sanzione inflitta dal G.S. e squalifica il calciatore Andreazzoli Matteo fino al 22/06/2010.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo.