COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 058 stagione sportiva 2009/
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
058 stagione sportiva 2009/2010. Reclamo del G.S Capannori Calcio avverso dec. Del G.S.T di Pistoia. Squalifica Diana Antonio per 3 gare e Antonetti Valerio fino al 11.02.2010. (C.U 18 del 11.11.2009 ).
Con missiva del 18.11.2009, la societa’ Capannori Calcio, pur non smentendo quanto riportato sul rapporto gara, ritenendo comunque eccessive le sanzioni comminate in primo grado ai due tesserati, ne chiede una riduzione.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiche’ non sottoscritto dal legale rappresentante della societa’.
Ancora una volta e’ necessario ribadire come l’atto reclamo e’ una manifestazione di volonta’ che deve essere esplicita e sostanziale onde poterne accertare la provenienza.
Nel caso di specie, il reclamo redatto su una fotocopia della carta intestata della societa’ e senza riportare un timbro sociale della stessa.
Per essere piu’ precisi, si evidenzia come la missiva, ” redatta in nome e per conto della soc. Capannori calcio” non viene poi sottoscritta dal suo legale rappresentante ne da alcuna delle persone allo scopo delegate, atteso che al termine si ritrova una….sigla che niente ha a che fare con le firme depositate all’atto di iscrizione al campionato della societa’ interessata.
P.Q.M.
La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa