COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CAT
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
080 stagione sportiva 2009/2010. Reclamo della Pol. Garzella avverso dec. Del G.S.T
delegazione di Pisa. Esito gara Garzella – Sasso Pisano del 08/11/09. (C.U 20 del 25.
11.2009)
Con provvedimento notificato come da pubblicazione sul C.U 20 del 25 novembre 2009, il G.S.T
della Delegazione di Pisa, accogliendo il reclamo della soc. Sasso Pisano, infliggeva la punizione
sportiva della perdita della gara Garzella – Sasso Pisano all’attuale reclamante, in quanto alla
stessa aveva preso parte il calciatore Caluri Francesco malgrado lo stesso fosse stato espulso
durante la gara precedente Villamagna – Garzella del 01 novembre 2009.
Avverso il provvedimento assunto in primo grado, reclama la soc. Garzella sostenendo come
l’impiego del calciatore Caluri, nella gara in oggetto indicata, sia stato, di fatto “autorizzato” da
quanto riportato sul C.U 17 del 04.11.2009 (il primo successivo alla gara ) che indicava come
ammonito il calciatore e non espulso, nonche’ da una non meglio precisata richiesta di spiegazioni
alla Delegazione di Pisa che rispondeva “ questo e’ quello che risulta dagli atti gara”.
Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono.
I FATTI
-01 novembre 2009, viene disputata la gara Villamagna – Garzella, valida per il campionato di
terza categoria.
Al 7° del primo tempo, viene ammonito il calciator e Caluri Francesco (Garzella), il quale, al 12°
del secondo tempo viene espulso.
-in data 04 novembre 2009, viene pubblicato dalla delegazione di Pisa, il C.U 17 nel quale il
calciatore Caluri appare solo ammonito.
-in data 08 novembre si disputa la gara Garzella – Sasso Pisano alla quale prende parte il Caluri.
-in data 11 novembre 2009, viene pubblicato il C.U n° 18, nel quale, sotto la dicitura “errata
Corrige “ viene indicato come il Caluri debba intendersi squalificato per una gara.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, esaminati gli atti, rileva come l’attuale reclamante, con il reclamo proposto,
intenda venire meno ai propri doveri, scaricando su altri colpe proprie che derivano dalla scarsa
conoscenza del Codice di giustizia Sportiva e particolarmente dell’art. 19 comma 10 che
testualmente recita:”Al calciatore espulso dal campo, nel copsrso di una gara ufficiale della
propria societa’ e’ automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una
gara dagli organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una
sanzione piu’ grave.”
"Orbene osserva la C.D. che la pur deprecabile doppia pubblicazione del provvedimento
disciplinare, imputabile alla Delegazione Provinciale di Pisa, non poteva e non doveva trarre in
inganno la Società Garzella, stante il chiaro ed inequivocabile "automatismo" di determinazione
della sanzione che, per tale sua stessa natura, non è suscettibile di alcuna comunicazione nè
"ufficiosa" nè ufficiale.(art. 45 c.2, C.G.S.)
In sostanza l'utilizzo del calciatore, in vigenza di un provvedimento di squalifica da scontarsi nella
gara immediatamente successiva a quella nella quale l'espulsione è avvenuta ha determinato la
irregolarità della gara cui il calciatore ha partecipato per cui la decisione di primo grado deve
essere confermata."
P.Q.M.
La C.D.T respinge il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.