COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA DI DI CALCIO A
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
COPPA ITALIA DI DI CALCIO A CINQUE
050 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della “ A.F. Firenze Calcio a 5 avverso la
decisione del G.S. che ha squalificato per quattro giornate il calciatore Ubaldini Andrea.
C.U. n. 27 del 5/11/2009.
Nel corso del secondo tempo della gara “ Firenze Calcio a 5 – ASD Atletico 2001”, valevole per il
terzo turno di Coppa Italia calcio a 5, il D.G. notificava il cartellino rosso al calciatore in oggetto,
colpevole di aver offeso un giocatore avversario. Alla notifica del provvedimento il calciatore in
questione offendeva anche il D.G. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica
per quattro giornate.Sanzione aggravata in quanto capitano.
Avverso il suddetto provvedimento disciplinare propone reclamo la società del Firenze Calcio a 5.
Quest’ultima, pur non negando un comportamento eccessivo del proprio tesserato, ritiene
eccessiva la sanzione disposta. La reclamante, nel dettaglio, sostiene che le frasi offensive
indirizzate nei confronti dell’arbitro siano state pronunciate da altri giocatori. Infatti secondo la
medesima il D.G. avrebbe soltanto udito la frase contestata, senza però vedere chi l’avrebbe
pronunciata. Questo perché, sempre secondo la reclamante,in quel momento vi era una grande
confusione in campo anche a causa dell’ingresso sul terreno di gioco di quasi tutta la panchina
avversaria che protestava assai vivacemente.
Pertanto la società ritiene che chiunque possa aver pronunciato le offese, non essendo l’arbitro
nelle condizioni di poter individuare con certezza l’autore delle offese. La reclamante chiede inoltre
di essere ascoltata qualora la C.D. lo ritenga opportuno.
Il D.G. nel supplemento di rapporto gara dichiara di non aver alcun dubbio circa l’individuazione del
calciatore che pronunciava la frase offensiva nei confronti del giocatore avversario, trovandosi ad
appena un metro dal medesimo. L’arbitro descrive inoltre in maniera precisa anche quanto
avvenuto successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione. Secondo il D.G. il
calciatore Ubaldini alla notifica del cartellino rosso si avviava verso l’uscita. Ma dopo aver compiuto
qualche passo, tornava indietro e ad una distanza di circa 5 metri pronunciava la frase offensiva.
Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento,ritiene i fatti ascritti al calciatore in questione
assolutamente provati. Ritiene,altresì, che non vi sono motivi perché la reclamante debba essere
ascoltata. Per quanto concerne la sanzione essa appare assolutamente conforme ai fatti ascritti al
calciatore.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.