COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA DI DI CALCIO A

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

COPPA ITALIA DI DI CALCIO A CINQUE

050 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della “ A.F. Firenze Calcio a 5 avverso la

decisione del G.S. che ha squalificato per quattro giornate il calciatore Ubaldini Andrea.

C.U. n. 27 del 5/11/2009.

Nel corso del secondo tempo della gara “ Firenze Calcio a 5 – ASD Atletico 2001”, valevole per il

terzo turno di Coppa Italia calcio a 5, il D.G. notificava il cartellino rosso al calciatore in oggetto,

colpevole di aver offeso un giocatore avversario. Alla notifica del provvedimento il calciatore in

questione offendeva anche il D.G. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica

per quattro giornate.Sanzione aggravata in quanto capitano.

Avverso il suddetto provvedimento disciplinare propone reclamo la società del Firenze Calcio a 5.

Quest’ultima, pur non negando un comportamento eccessivo del proprio tesserato, ritiene

eccessiva la sanzione disposta. La reclamante, nel dettaglio, sostiene che le frasi offensive

indirizzate nei confronti dell’arbitro siano state pronunciate da altri giocatori. Infatti secondo la

medesima il D.G. avrebbe soltanto udito la frase contestata, senza però vedere chi l’avrebbe

pronunciata. Questo perché, sempre secondo la reclamante,in quel momento vi era una grande

confusione in campo anche a causa dell’ingresso sul terreno di gioco di quasi tutta la panchina

avversaria che protestava assai vivacemente.

Pertanto la società ritiene che chiunque possa aver pronunciato le offese, non essendo l’arbitro

nelle condizioni di poter individuare con certezza l’autore delle offese. La reclamante chiede inoltre

di essere ascoltata qualora la C.D. lo ritenga opportuno.

Il D.G. nel supplemento di rapporto gara dichiara di non aver alcun dubbio circa l’individuazione del

calciatore che pronunciava la frase offensiva nei confronti del giocatore avversario, trovandosi ad

appena un metro dal medesimo. L’arbitro descrive inoltre in maniera precisa anche quanto

avvenuto successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione. Secondo il D.G. il

calciatore Ubaldini alla notifica del cartellino rosso si avviava verso l’uscita. Ma dopo aver compiuto

qualche passo, tornava indietro e ad una distanza di circa 5 metri pronunciava la frase offensiva.

Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento,ritiene i fatti ascritti al calciatore in questione

assolutamente provati. Ritiene,altresì, che non vi sono motivi perché la reclamante debba essere

ascoltata. Per quanto concerne la sanzione essa appare assolutamente conforme ai fatti ascritti al

calciatore.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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