COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 09/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RES REGIONALE “A2” NEL RE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 09/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RES REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE ONOFRI NICO TESSERATO PER LA
SOCIETA’ J.CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA – ORTANA CALCIO /
J.CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI DISPUTATA IL 19.09.2009 AD ORTE (VT), AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.27 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
23.09.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL MEDESIMO FINO AL 30.06.2010.
A PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.10.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il
comportamento del calciatore Brunelli Marco, specificando come quest’ultimo al 27.mo del
secondo tempo calpestava con forza la schiena di un calciatore avversario procurandogli dolori e
segni visibili al corpo. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società A.S.C. Massa Martana.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.