COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 41 del 23/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL RECLA
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 41 del 23/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
1^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PICCIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
– PADULE / PICCIONE DISPUTATA IL 07.10.2009 A PADULE DI GUBBIO (PG), AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.33 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DATATO 07.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELI ALBERTO PER QUATTRO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.10.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur ritualmente
convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Gli episodi descritti nel referto dal direttore di gara integrano sicuramente gli estremi del
comportamento irriguardoso ed offensivo da parte del calciatore Angeli, ma non anche quelli della
minaccia in senso proprio.
Si ritiene conseguentemente equo ridurre la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di
gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 3 giornate di squalifica la sanzione inflitta al
giocatore Angeli Alberto.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.