COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 44 del 30/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE N

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 44 del 30/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN SISTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA - SAN

SISTO / PONTE DELLA PIETRA DISPUTATA IL 11.10.2009 A SAN SISTO DI PERUGIA - AVVERSO LA

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.37 DEL COMITATO REGIONALE

UMBRIA DATATO 14.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROSATI VALIANT PER CINQUE GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.10.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento

della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro ed il Presidente della

società.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione il comportamento posto in essere dal

calciatore Rosati Valiant.,così come descritto nel referto.

Dall’istruttoria è tuttavia emerso che il calciatore non aveva l’intenzione di tenere una condotta

minacciosa, come riportato dal G.S. nella motivazione della squalifica, quanto piuttosto quella di

bloccare il braccio dell’arbitro che stava estraendo il cartellino rosso. Si tratta ovviamente di una

reazione smodata, ancorché istintiva, che deve essere adeguatamente sanzionata, in uno con le

altre condotte addebitate al Rosati.

Alla luce di quanto sopra appare equo contenere la squalifica in quattro giornate di gara.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo presentato dalla società San Sisto riduce la squalifica inflitta al

calciatore Rosati Valiant a quattro giornate effettive di gara.

DISPONE RESTITUIRSI LATASSA RECLAMO.

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