COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GS CASTEL DEL LAGO IN RIFERIMENTO ALLA GARA –
CASTEL DEL LAGO / NUOVA CASTEL TODINO DISPUTATA IL 18.10.2009 AD ARRONE [TR], AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.40 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DATATO 21.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TROTTI EMILIO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.11.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di
riduzione della sanzione .
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur
regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dall’esame del referto arbitrale risulta un comportamento offensivo posto in essere dal calciatore
Trotti Emilio nei confronti del direttore di gara. Detto comportamento però non risulta essere
reiterato e pertanto ritiene questa Commissione equo contenere la sanzione della squalifica
inflitta dal G.S. a tre giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 3 giornate di squalifica la sanzione inflitta al
giocatore Trotti Emilio.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.