COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2”
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MASSA MARTANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
– PANTALLA / MASSA MARTANA DISPUTATA IL 10.10.2009 A PANTALLA [PG], AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.37 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DATATO 14.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BORDACCHINI MATTIA FINO AL 15.03.2010.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.11.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento
della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro ed il delegato della
società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel
referto circa il comportamento tenuto dal calciatore Bordacchini Mattia ed all’episodio accaduto
dopo la gara, durante il tragitto verso casa dell’arbitro; quest’ultimo ha chiarito che nell’occasione
il Bordacchini non si trovava alla guida dell’autovettura ma sul sedile del passeggero. I fatti
accaduti meritano adeguata sanzione che tuttavia la Commissione ritiene congruo contenere fino
al 31.01.2010.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta al giocatore Bardacchini Mattia
fino al 31.01.2010.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.