COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 53 del 20/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE N
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 53 del 20/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D S.ENEA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – S.ENEA /
BEVAGNA DISPUTATA IL 10.10.2009 A SANT’ENEA [PG], AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.12 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO
15.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
· PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE EKWENZE PRINCE TOCHUKWU FINO AL
30.06.2012.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.11.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento
della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel
referto circa il comportamento tenuto dal calciatore Ekwenze Prince Tochukwu, il quale , al
termine della gara, nella concitazione del momento, sferrava da tergo un violento calcio all’arbitro
colpendolo nella zona femorale e con ciò causandogli un forte dolore.
L’arbitro ha comunque precisato che il calciatore durante la gara aveva tenuto un
comportamento regolare e corretto, e che probabilmente aveva agito in conseguenza dell’esito
sfortunato della gara.
Tale circostanza può comportare una riduzione della sanzione della squalifica inflitta dal G.S.,
che si ritiene equo contenere fino al 31.12.2011.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al giocatore Ekwenze Prince
Tochukwu, fino al 31.12.2011.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.