COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 56 del 27/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 56 del 27/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CARLO CARTA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.11.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento
della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è emerso che il principio di rissa
verificatosi a fine gara negli spogliatoi è ascrivibile essenzialmente all’ingresso all’interno del
recinto da parte di un sostenitore del Guardea e non già al comportamento offensivo e minaccioso
posto precedentemente in essere dal calciatore Carta nei confronti degli avversari.
Si ritiene conseguentemente equo contenere in due giornate di squalifica la sanzione inflitta al
suddetto calciatore.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce a due giornate di gara la squalifica inflitta al
giocatore Carlo Carta.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.