COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 63 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 63 del 11/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

JUNIORES REGIONALE “A2”

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA –

SULPIZIA - ELLERA DISPUTATA IL 21.11.2009 A PIEVE SANTO STEFANO, AVVERSO LA DECISIONE

DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.55 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO

25.11.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARSILI FRANCESCO PER SEI GIORNATE DI GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.12.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento

della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dall’esame degli atti e del reclamo presentato dall’Ellera Calcio si evince la conferma delle

violazioni contestate al Sig. Marsili Francesco, il quale dopo essere stato espulso per reciproco

comportamento violento con altro calciatore della squadra avversaria, mentre usciva dal terreno

di gioco lo colpiva deliberatamente con un violento pugno sul volto, procurandogli un gonfiore ed

un arrossamento.

Ai fini della valutazione della congruità della sanzione inflitta dal G.S. nessun rilievo assume la

circostanza che l’episodio si sia verificato durante la gara, sebbene dopo l’espulsione del

calciatore, come risulta dall’impugnata delibera del G.S. .

Precisato quanto sopra, si ritiene che la sanzione inflitta al Marsili sia equa e commisurata al

comportamento violento tenuto da quest’ultimo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S..

· DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it