COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 63 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 63 del 11/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA –
SULPIZIA - ELLERA DISPUTATA IL 21.11.2009 A PIEVE SANTO STEFANO, AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.55 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
25.11.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARSILI FRANCESCO PER SEI GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.12.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento
della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dall’esame degli atti e del reclamo presentato dall’Ellera Calcio si evince la conferma delle
violazioni contestate al Sig. Marsili Francesco, il quale dopo essere stato espulso per reciproco
comportamento violento con altro calciatore della squadra avversaria, mentre usciva dal terreno
di gioco lo colpiva deliberatamente con un violento pugno sul volto, procurandogli un gonfiore ed
un arrossamento.
Ai fini della valutazione della congruità della sanzione inflitta dal G.S. nessun rilievo assume la
circostanza che l’episodio si sia verificato durante la gara, sebbene dopo l’espulsione del
calciatore, come risulta dall’impugnata delibera del G.S. .
Precisato quanto sopra, si ritiene che la sanzione inflitta al Marsili sia equa e commisurata al
comportamento violento tenuto da quest’ultimo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S..
· DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.