COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 17 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
Gara: A.S.D. RUFFANO - A.S.D. MATINO del 31 Ottobre 2009. (Reclamo della A.S.D. MATINO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato
della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 12 Novembre 2009 della Delegazione
Provinciale di Lecce).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 2 del 9/7/2009 (stagione sportiva 2009/20010) della
Delegazione Provinciale di Lecce, l’impiego di calciatori fuori quota è consentito alle sole società partecipanti
ai campionati di Eccellenza, Promozione, prima seconda e terza categoria ed altre;
- rilevato che la società A.S.D. MATINO ha partecipato a campionati diversi da quelli innanzi indicati per cui
non le era consentito l’impiego di calciatori fuori quota che invece risultano utilizzati in numero di quattro nel
corso della gara in epigrafe citata così violando la normativa innanzi citata
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. MATINO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.