COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 5 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. ANTONELLI – A.C.D. SANTERAMO del
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 5 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S. ANTONELLI - A.C.D. SANTERAMO del 29 Novembre 2009. (Reclamo della società A.C.D.
SANTERAMO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del
calciatore CARELLA MICHELE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 30 del 3
Dicembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che la sanzione inflitta è eccessiva rispetto al reale svolgimento della condotta del tesserato
CARELLA MICHELE;
- considerato che la stessa società ricorrente non chiede l’annullamento della sanzione inflitta, bensì la
sua mitigazione in seconde cure;
- ritenuto, pertanto, di mitigare la sanzione inflitta, alla luce della condotta, anche successiva
all’espulsione
DELIBERA
- di ridurre la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado con la squalifica del calciatore CARELLA
MICHELE sino a tutto il 15 Gennaio 2010;
- non addebitarsi la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.