COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Gara: U.S. ERCHIE A.S.D. - A.S.D. MOTTOLA del 20 Dicembre 2009. (Reclamo della U.S. ERCHIE

A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MARIM

Saverio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 24 Dicembre 2009 del Comitato

Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- esperite indagini;

Comunicato Ufficiale n.38 - pag. 43 di 47

- rilevato che le argomentazioni addotte dalla reclamante sono risultate prive di ogni supporto confermativo

negli atti ufficiali per cui adeguata alla infrazione occorsa si appalesa la punizione inflitta dal primo giudice che

va confermata perché condivisa da questa Commissione Disciplinare Territoriale

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere il reclamo proposto dalla società U.S. ERCHIE A.S.D. e, per l’effetto, addebitare sul conto della

società la relativa tassa.

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