COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. PRO GIOIA - A.S.D. BITETTO 29 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D. PRO GIOIA in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato
della gara; allenatore PASSARIELLO Giuseppe e dirigente FEBBRARO Enrico di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 30 del 3 Dicembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- ritenuto che sulla base delle indagini esperite non hanno trovato conferma negli atti ufficiali le
argomentazioni addotte dalla reclamante dovendosi dare per certo che la individuazione del calciatore
LOSITO Valerio è stata effettuata con estremo rigore dall’arbitro il quale ha precisato altresì che le maglie
del PRO GIOIA avevano le maniche corte e che, pertanto, un eventuale portatore di tutore sarebbe stato
più che evidente;
- considerato, pertanto, che il calciatore sostituto al 26° del secondo tempo è stato con certezza LOSITO
Valerio;
- che, pertanto, la società reclamante ha violato la norma relativa alla presenza minima di calciatori juniores
nel corso della gara;
- rilevato altresì che non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari nei confronti dei signori PASSARIELLO
Giuseppe e FEBBRARO Enrico ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. PRO GIOIA;
- dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società per i signori PASSARIELLO Giuseppe e
FEBBRARO Enrico;
- addebitare la tassa reclamo sul conto della società A.S.D. PRO GIOIA.