COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. PRO GIOIA - A.S.D. BITETTO 29 Novembre 2009. (Reclamo della A.S.D. PRO GIOIA in

opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato

della gara; allenatore PASSARIELLO Giuseppe e dirigente FEBBRARO Enrico di cui alla delibera riportata sul

Comunicato Ufficiale n. 30 del 3 Dicembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

-  ritenuto che sulla base delle indagini esperite non hanno trovato conferma negli atti ufficiali le

argomentazioni addotte dalla reclamante dovendosi dare per certo che la individuazione del calciatore

LOSITO Valerio è stata effettuata con estremo rigore dall’arbitro il quale ha precisato altresì che le maglie

del PRO GIOIA avevano le maniche corte e che, pertanto, un eventuale portatore di tutore sarebbe stato

più che evidente;

-  considerato, pertanto, che il calciatore sostituto al 26° del secondo tempo è stato con certezza LOSITO

Valerio;

-  che, pertanto, la società reclamante ha violato la norma relativa alla presenza minima di calciatori juniores

nel corso della gara;

-  rilevato altresì che non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari nei confronti dei signori PASSARIELLO

Giuseppe e FEBBRARO Enrico ai sensi dell’art. 45 punto 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. PRO GIOIA;

-  dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società per i signori PASSARIELLO Giuseppe e

FEBBRARO Enrico;

-  addebitare la tassa reclamo sul conto della società A.S.D. PRO GIOIA.

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