COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA - A.S. ROBUR OSTUNI del 13 Dicembre 2009. (Reclamo della A.S.
ROBUR OSTUNI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società
per il risultato della gara, penalizzazione di n. 1 punto in classifica e squalifica calciatore CIRACI Francesco di cui
alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 17 Dicembre 2009 della Delegazione Provinciale di
Brindisi).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che il comportamento gravemente irriguardoso e violento del calciatore CIRACI Francesco è risultato
adeguatamente punito dal primo giudice la cui sanzione della squalifica non merita modifica perché condivisa
da questa Commissione Disciplinare Territoriale;
- ritenuto che, nonostante le attenuanti avanzate dalla società reclamante che questa Commissione
Disciplinare Territoriale condivide, resta pur sempre provata la rissa alla quale hanno partecipato calciatori
della società A.S. ROBUR OSTUNI tanto da impedire all’arbitro la prosecuzione della gara, legittimamente
adottate;
- considerato tuttavia che, mentre va confermata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di
0 - 3 inflitta dal primo giudice, va invece revocata la penalizzazione di n. 1 punto in classifica in applicazione
delle ricorrenti attenuanti di cui innanzi è cenno
P.Q.M.
D E L I B E R A
- revocarsi la penalizzazione di n. 1 punto in classifica inflitta alla società A.S.D. ROBUR OSTUNI, confermarsi
nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.