COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: UNITED MOTTOLA A.S.D. - A.S.D. REAL EAGLES del 20 Dicembre 2010. (Reclamo della UNITED
MOTTOLA A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 7 Gennaio
2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- rilevato che dalle indagini esperite è risultato che l’intervento dei dirigenti della forza pubblica non è stato
del tutto omesso ma avvenuto solo con ritardo, anche attesa la distanza dei suddetti dal posto ove si è
verificata l’aggressione al calciatore GRECO Pasquale ;
- ritenuto, pertanto, che più adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 200,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a € 200,00 l’ammenda a carico della società UNITED MOTTOLA A.S.D.;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.