COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Gara: UNITED MOTTOLA A.S.D. - A.S.D. REAL EAGLES del 20 Dicembre 2010. (Reclamo della UNITED

MOTTOLA A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della

società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 7 Gennaio

2010 del Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  rilevato che dalle indagini esperite è risultato che l’intervento dei dirigenti della forza pubblica non è stato

del tutto omesso ma avvenuto solo con ritardo, anche attesa la distanza dei suddetti dal posto ove si è

verificata l’aggressione al calciatore GRECO Pasquale ;

-  ritenuto, pertanto, che più adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 200,00

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi a € 200,00 l’ammenda a carico della società UNITED MOTTOLA A.S.D.;

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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