COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gara: A.S.D. FORTIS TRANI - A.S.D. LIBERTY del 6 Gennaio 2010. (Reclamo della A.S.D. FORTIS
TRANI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14 Gennaio 2010 del
Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- nell’assenza della società reclamante, benché regolarmente convocata;
- sentito l’assistente dell’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali dal momento che la
persona non meglio identificata che ha assunto nei confronti dell’assistente un comportamento
antisportivo, non è stata individuata ed in ogni caso non rientrante fra le persone non identificate dall’arbitro
e non aventi titolo per sostare dinanzi allo spogliatoio dell’arbitro, per cui va confermata la sanzione
dell’ammenda inflitta dal primo giudice
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. FORTIS TRANI e, per l’effetto, addebitare sul conto della
stessa la relativa tassa.