COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 16.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 16.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLI:
A.S.D. CIANCIANA 2000 (Ag) avverso squalifica per quattro gare calciatore Caruana Calogero.
Gara: Sciacca – Cianciana 2000 del 13 Settembre 2009
Campionato Promozione girone A
Comunicato Ufficiale 57 del 17 Settembre 2009
Procedimento 26/A
Su segnalazione dell’Assistente ufficiale il Direttore di gara espelleva al 40’ del 1° tempo il calciatore Caruana Calogero della società A.S.D. Cianciana 2000 reo di aver colpito con pugni al volto un avversario dal quale aveva subito un fallo.
IL Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento sul C.U. n°57 del 17 Settembre 2009, ha squalificato il suddetto calciatore per quattro gare, motivandolo: “per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario”.
Avverso tale provvedimento ha presentato appello la società ASD Cianciana 2000. La stessa, pur ammettendo la parziale responsabilità del proprio tesserato, ne chiede la riforma in relazione a quanto realmente accaduto durante la gara “de quo”.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva quanto segue: in vero la reazione del calciatore Caruana Calogero al fallo subito è da stigmatizzare trattandosi di atto di violenza nei confronti del calciatore avversario; ma non avendo, tale atto causato conseguenze fisiche in danno del calciatore avversario, nessun rilievo in tal senso compare nelle dichiarazione dell’Assistente Ufficiale dell’Arbitro, questo Organo giudicante ritiene di riformare il provvedimento del Giudice di primo grado, come di seguito indicato:
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare in tre gare la squalifica del calciatore Caruana Calogero (ASD Cianciana 2000);
per l’effetto senza addebito di tassa