COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 25.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 25.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Sciacca Nunzio (Presidente A.C.D. Ficarra)
2) A.S.D. Ficarra (Me)
Procedimento 04/A
Considerato che la Procura Federale con nota 698 pf/08-09 del 12 Giugno 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli articoli38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. in relazione agli articoli 4 comma 3 e 24 Regolamento L.N.D. e 22 bis punto 6) N.O.I.F., nonché articolo 4 comma 1 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Settembre 2009 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite .
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti infliggendo al Sig. Sciacca Nunzio la inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h C.G.S. per mesi sei (6); alla società A.S.D. Ficarra l’ammenda di € 900,00 (novecento)”
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva
Ritenuto che le parti deferite, rinviate a giudizio, devono rispondere di quanto a carico loro accertato, come da atto di deferimento, debitamente loro notificato
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Sciacca Nunzio (Presidente A.C.D. Ficarra) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 5 (cinque); alla società A.S.D. Ficarra, a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale