COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 25.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 25.09.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Melia Salvatore (Vice Presidente  A.S. Piedimonte )

2)  Sig. Pappalardo Luca José ( Socio ex Presidente A.S. Piedimonte )

3)  Sig. Passalacqua Michele (Dirigente accompagnatore ufficiale in gare  in esame)

4)  A.S. Piedimonte (Ct)

Procedimento 06/A

Considerato che la Procura Federale con nota 700 pf/08-09 del 18 Giugno 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1  C.G.S. in riferimento agli articoli 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F. nonché articolo 4 comma 2 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Settembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti , quanti rinviati a giudizio  infliggendo al Sig. Melia Salvatore; Passalacqua Michele e Pappalardo Luca José , la inibizione per mesi 1 (uno)  ; alla società A.S. Piedimonte l’ammenda di € 400,00 (quattrocento)”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva

Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti ed accertati, giusto atto di deferimento loro debitamente notificato.

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

ai Sigg. Melia Salvatore; Pappalardo Luca Josè; Passalacqua Michele (soci riconducibili per le loro contestate attività alla società A.S. Piedimonte) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società A.S. Piedimonte, a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di €300,00 (trecento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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