COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°79 del 30.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°79 del 30.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI:
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Arena Giancarlo (Dirigente accompagnatore A. P. D Città di Leonforte)
2) A. P. D. Città di Leonforte (En)
Procedimento 05/A
Considerato che la Procura Federale con nota 699 pf 08-09/GS/reg del 14 Giugno 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. , in riferimento agli articoli 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F. nonché articolo 4 comma 2 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Settembre 2009 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite è presente i Sig.ri Ipsale Salvatore (Presidente A. P. D. Città di Leonforte) e Arena Giancarlo (Dirigente A. P. D. Città di Leonforte .
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
“ ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, per quanto loro ascritto infliggendo al Sig.Arena Giancarlo, a titolo di responsabilità oggettiva la inibizione per mesi 6 (sei), alla società A.P. D. Città di Leonforte l’ammenda di € 800,00 (ottocento)”
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite, le quali hanno prodotto memoria difensiva attestante che il Sig. D’Agostino Davide è stato incluso nella lista quale dirigente accompagnatore e non come allenatore e che lo stesso per le gare in esame non risultava squalificato. Infatti la squalifica in contestazione è riportata nel C.U. 79 del 22 Ottobre 2008 e non come erroneamente indicato nel C.U. del 08 Ottobre 2008. Sostiene inoltre la società deferita che nel campionato Calcio a 5 categoria C/2 non si ha l’obbligo di indicare in distinta il nome di un allenatore, in quanto non previsto dal regolamento Calcio a 5 C/2. Chiede la piena assoluzione perché il fatto non sussiste.
Ritenuto quanto sopra ed accertato quanto sostenuto dalla società deferita
DELIBERA
Di dichiarare non luogo a procedersi a carico del Sig. Arena Giancarlo e della società A. P. D. Città di Leonforte, perché il fatto, oggetto della contestazione non sussiste
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale