COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 06.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFEERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 06.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFEERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Crisafulli Domenico (Presidente A.S.D. Roccalumera)

2)  A.S.D. Roccalumera (Me)

Procedimento 03/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 598 08.09 del 13 Maggio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. in relazione agli articoli 38 comma 1) N.O.I.F. e articolo 4 comma 1) C.G.S.

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Settembre 2009 con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.

v  Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Crisafulli Domenicol’inibizione per mesi  2 (due); alla società A.S.D. Roccalumera l’ammenda di € 300,00 (trecento).

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna

v  Ritenuto che quanti rinviati a giudizio, giusto atto di deferimento, devono rispondere degli addebiti a loro carico accertati.

DELIBERA

v  Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Crisafulli Domenico (Presidente A.S.D.  Roccalumera)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Roccalumera, a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 300,00 (trecento).

v  La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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